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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-425/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 10 September 2025 (Extracts). — Ffauf Italia SpA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark pastaZARA Sublime – Earlier EU word mark ZARA – Relative ground for refusal – No injury to reputation – Article 8(5) of Regulation (EC) No 40/94 – No link between the signs – No risk of unfair advantage being taken of the mark with a reputation – Existence of due cause for the use of the mark applied for. — Case T-425/24

Giurisprudenza europea62024TJ0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Inditex contro il marchio pastaZARA Sublime fondandosi sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. Pur riconoscendo la reputazione del marchio ZARA per l’abbigliamento, la Corte esclude che il segno richiesto presenti una similitudine tale da generare un collegamento mentale con ZARA nel pubblico pertinente, anche perché i prodotti sono radicalmente diversi. In ogni caso, il Tribunale ritiene sussistente un giustificato motivo per l’uso di pastazara, dato l’uso anteriore e consolidato del segno da parte del richiedente.

Opposizione alla registrazione del marchio UE figurativo pastaZARA Sublime contro il marchio anteriore ZARA: la Corte esclude il link tra i segni e riconosce, in ogni caso, il giustificato motivo d’uso del segno richiesto.

La questione giuridica

Nei motivi di ricorso ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a verificare se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la decisione della commissione di ricorso avesse correttamente accertato: (i) la reputazione del marchio anteriore ZARA; (ii) la similitudine tra i segni; (iii) l’esistenza di un collegamento mentale tra i segni nel pubblico pertinente; (iv) il rischio di indebito vantaggio; e (v) l’assenza di giustificato motivo per l’uso del segno richiesto.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la sola inclusione del marchio anteriore all’interno di un segno composito non basta a provare un collegamento tra i segni: occorre una valutazione globale che tenga conto, tra l’altro, della percezione complessiva del segno richiesto, della reale similitudine e della distanza tra i prodotti. Quando, come nel caso di pasta e abbigliamento, i prodotti sono del tutto dissimili e il segno richiesto presenta più elementi non dominati dal marchio anteriore, non si può presumere il link né il rischio di indebito vantaggio. Inoltre, può sussistere un giustificato motivo d’uso quando il segno contestato è usato da decenni in buona fede, è collegato alla storia e all’identità dell’impresa e ha un’effettiva presenza commerciale anteriore al marchio rinomato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 40/94
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 134

Opposizione alla registrazione del marchio UE figurativo pastaZARA Sublime contro il marchio anteriore ZARA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, nel conflitto tra un segno richiesto per pasta e il noto marchio ZARA per prodotti di abbigliamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Ffauf Italia SpA aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo pastaZARA Sublime per pasta fresca, secca, congelata e pronta all’uso, in classe 30. Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) si era opposta sulla base del marchio anteriore UE ZARA, registrato per prodotti di classe 25, invocando i motivi di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94. L’opposizione è stata accolta in sede amministrativa, con decisione poi confermata dalla commissione di ricorso, che ha ritenuto provate la reputazione del marchio ZARA, la similitudine tra i segni, l’esistenza di un collegamento e il rischio di indebito vantaggio in assenza di giustificato motivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 25 giugno 2008, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 40/94. Sul piano processuale, invece, si applica il regolamento (UE) 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 263 TFUE quale base del ricorso di annullamento.

Reputazione del marchio anteriore ZARA

Il Tribunale conferma che la reputazione del marchio anteriore deve essere accertata alla data di deposito della domanda contestata, ma ammette che documenti successivi possono avere valore probatorio se consentono di ricostruire la situazione preesistente. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente valorizzato rankings internazionali, articoli di stampa, studi monografici, relazioni annuali e dati di mercato, dai quali emergeva un uso intenso e di lunga durata del marchio ZARA e un’ampia notorietà nell’Unione. Pertanto, la reputazione del marchio anteriore è stata confermata.

Similitudine tra i segni

Sul piano della comparazione, il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver attribuito al termine "zara" un ruolo dominante nel segno pastaZARA Sublime. Secondo il Tribunale, il segno richiesto è complesso, composto da più elementi verbali e figurativi di rilievo visivo, e nessuno di essi può essere considerato dominante in modo tale da ridurre gli altri a meri elementi secondari. Ne consegue che la similitudine è solo bassa sul piano visivo e concettuale, e media sul piano fonetico, non già elevata come ritenuto dall’EUIPO.

Collegamento mentale tra i segni e rischio di vantaggio indebito

Pur riconoscendo la forte reputazione del marchio ZARA e la sua distintività per i prodotti di classe 25, il Tribunale ritiene decisivo il fatto che i prodotti in conflitto siano del tutto dissimili: moda, da un lato, e pasta, dall’altro. La commissione di ricorso non ha dimostrato, con elementi riferiti al 2008, che il contesto di mercato potesse indurre il pubblico a collegare spontanemente i due segni. La mera presenza del termine ZARA all’interno del segno richiesto non basta, da sola, a fondare il collegamento richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5; di conseguenza, viene meno anche la base per sostenere il rischio di indebito vantaggio.

Giustificato motivo per l’uso del segno richiesto

Il Tribunale esamina anche il motivo relativo al giustificato motivo e lo accoglie. Rileva che Ffauf Italia utilizzava da decenni segni contenenti l’elemento "pastazara", in relazione alla propria storia aziendale e alle origini del nome nel toponimo Zara/Zadar, con registrazioni anteriori e una presenza commerciale diffusa in vari Stati membri. Tali circostanze, insieme alla buona fede dell’uso anteriore e alla distanza tra i prodotti, integrano un giustificato motivo nel senso dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. La Corte critica l’EUIPO per aver richiesto impropriamente la necessità del segno per la commercializzazione o un livello specifico di notorietà o investimento.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché manca il presupposto del collegamento tra i segni e, in ogni caso, sussiste un giustificato motivo per l’uso del segno richiesto, il Tribunale annulla la decisione impugnata. EUIPO e Inditex, rimasti soccombenti, sono condannati a sopportare le proprie spese e a rimborsare, in parti uguali, le spese sostenute da Ffauf Italia.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionereputazione del marchioconcorrenza e sfruttamento parassitariogiustificato motivo d’uso

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