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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-625/22

Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 10 settembre 2025. — Repubblica d'Austria contro Commissione europea. — Causa T-625/22

Giurisprudenza europea62022TJ0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in Grande Sezione, ha respinto il ricorso della Repubblica d’Austria contro il regolamento delegato 2022/1214 sulla tassonomia UE. Ha ritenuto che la Commissione non abbia ecceduto la delega ex articolo 290 TFUE e che, per nucleare e gas fossile, i criteri tecnici adottati siano sorretti da un margine di discrezionalità e da basi scientifiche sufficienti. La Corte ha escluso anche violazioni del principio di precauzione, dell’obbligo di considerare il ciclo di vita, della neutralità tecnologica e delle regole sulla motivazione. È stata dichiarata irricevibile la memoria di adattamento tardiva relativa al regolamento delegato 2023/2485.

Annullamento respinto del regolamento delegato (UE) 2022/1214 sulla tassonomia: il Tribunale conferma la legittimità dell’inclusione di talune attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare tra le attività economiche sostenibili.

La questione giuridica

Se la Commissione, adottando il regolamento delegato (UE) 2022/1214, abbia ecceduto i limiti della delega ex articolo 290 TFUE e violato il regolamento (UE) 2020/852, la normativa europea sul clima e il principio di precauzione nel qualificare come sostenibili, a determinate condizioni, attività connesse all’energia nucleare e al gas fossile, fissando relativi criteri di vaglio tecnico e valori limite di emissione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il legislatore dell’Unione, con il regolamento (UE) 2020/852, ha definito gli elementi essenziali della tassonomia e ha legittimamente delegato alla Commissione il potere di fissare i criteri di vaglio tecnico; la Commissione poteva quindi includere, a condizioni rigorose e sulla base di valutazioni scientifiche, talune attività nucleari e a gas fossile tra quelle che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici. Non essendo emersi errori manifesti di valutazione, né violazioni del principio di precauzione, dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, dell’articolo 10, paragrafo 2, o dell’articolo 11, il ricorso è stato respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 194 TFUE
  • Articolo 191 TFUE
  • Regolamento (UE) 2020/852
  • Regolamento delegato (UE) 2022/1214
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2139
  • Regolamento (UE) 2021/1119
  • Direttiva 2009/71/Euratom
  • Direttiva 2011/70/Euratom
  • Direttiva 2013/59/Euratom
  • Direttiva 2012/27/UE
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Decisione (UE) 2022/591
  • Decisione (UE) 2016/1841
  • Accordo di Parigi

Tassonomia UE: legittimità del regolamento delegato 2022/1214

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica d’Austria contro il regolamento delegato (UE) 2022/1214, con cui la Commissione ha inserito nella tassonomia alcune attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare. Il Tribunale, in Grande Sezione, ha respinto integralmente il ricorso.

Fatti e procedimento principale

Il regolamento sulla tassonomia (regolamento (UE) 2020/852) stabilisce i criteri per qualificare un’attività come ecosostenibile. La Commissione aveva già adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2139, contenente criteri di vaglio tecnico per varie attività; con il successivo regolamento delegato (UE) 2022/1214 ha aggiunto criteri specifici per talune attività nucleari e a gas fossile. La Repubblica d’Austria ha chiesto l’annullamento del regolamento impugnato, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo. La Commissione ha resistito, sostenuta da numerosi Stati membri.

Normativa rilevante

La decisione si fonda, in particolare, sul regolamento (UE) 2020/852, sugli articoli 10, 11, 17, 19, 23 e 24 di tale regolamento, sull’articolo 290 TFUE e sull’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 sulla normativa europea sul clima. Il Tribunale richiama inoltre la direttiva 2009/71/Euratom, la direttiva 2011/70/Euratom, la direttiva 2013/59/Euratom e altri atti ambientali ed energetici dell’Unione.

Portata del controllo giurisdizionale

Il Tribunale ha ricordato che, quando la Commissione esercita un ampio potere discrezionale nell’ambito di valutazioni complesse e di un potere delegato ex articolo 290 TFUE, il controllo giurisdizionale è limitato all’errore manifesto di valutazione, alla materialità dei fatti e allo sviamento di potere. Le questioni di diritto restano invece soggette a controllo pieno.

Motivi procedurali: consultazioni, valutazione d’impatto e normativa climatica

I primi e noni motivi, relativi a presunte irregolarità procedurali, sono stati respinti. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia consultato tempestivamente gli esperti degli Stati membri e la piattaforma sulla finanza sostenibile, concedendo un termine ritenuto sufficiente anche alla luce della continuità con il procedimento già seguito per il regolamento 2021/2139. Ha inoltre escluso che fosse necessario una nuova valutazione d’impatto o una nuova consultazione pubblica dopo le analisi integrative del JRC. Quanto all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento 2021/1119, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse comunque valutato la coerenza del regolamento impugnato con gli obiettivi climatici dell’Unione, in particolare tramite le valutazioni scientifiche già effettuate.

Energia nucleare: delega, ambito dell’articolo 10, paragrafo 2, e principio di precauzione

Il Tribunale ha respinto l’ottavo motivo, ritenendo che la determinazione dei criteri di vaglio tecnico non costituisca un elemento essenziale riservato al legislatore, ma rientri nella delega alla Commissione. Secondo il Tribunale, il regolamento 2020/852 definisce già gli elementi essenziali della tassonomia, lasciando alla Commissione la specificazione tecnica. Ha poi chiarito che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2020/852 non si applica solo ad attività ad alta intensità di carbonio: può riguardare anche attività a basse emissioni di carbonio, come il nucleare, se non esistono alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili e se sono soddisfatte le condizioni previste. Il Tribunale ha quindi respinto le censure sull’incompatibilità del nucleare con tale disposizione, sull’insufficienza delle condizioni poste, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), e del principio di precauzione, nonché sulle asserite lacune motivazionali.

Energia nucleare: danno significativo, incidenti gravi, rifiuti radioattivi e adattamento climatico

Sul piano del principio DNSH, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse basarsi su studi scientifici e pareri esperti, in particolare sulla relazione del JRC e sul parere dello SCHEER, senza essere tenuta a un livello di prova "di rischio zero". Ha ritenuto sufficienti i criteri che rinviano alle norme Euratom e alla direttiva 2009/71/Euratom, compresi quelli relativi ai rischi di incidenti gravi al reattore, ai rifiuti radioattivi ad alta attività e alla resilienza rispetto ai cambiamenti climatici. In particolare, ha valorizzato i criteri che impongono piani per lo smaltimento definitivo dei rifiuti ad alta attività entro il 2050 e misure di adattamento per i rischi climatici, ritenendo non manifestamente errata la valutazione della Commissione. Il Tribunale ha inoltre escluso che il regolamento fosse viziato per non aver considerato il ciclo di vita completo includendo attività a monte o a valle come estrazione, raffinazione e arricchimento dell’uranio, osservando che gli articoli 17 e 19 richiedono di considerare il ciclo di vita dell’attività economica oggetto di classificazione, non necessariamente di tutte le attività connesse nella filiera.

Energia nucleare: neutralità tecnologica, certezza del diritto e frammentazione del mercato

Sono stati respinti anche i motivi relativi alla presunta violazione della neutralità tecnologica, del principio di parità di trattamento, dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e del rischio di frammentazione del mercato. Il Tribunale ha rilevato che il legislatore e la Commissione possono trattare in modo diverso attività diverse sulla base di criteri oggettivi e che le nozioni utilizzate nei criteri tecnici non risultano così vaghe da violare la certezza del diritto o la verificabilità della conformità. Ha inoltre escluso che eventuali scelte di mercato di operatori o certificatori nazionali possano incidere sulla legittimità dell’atto dell’Unione.

Gas fossile: applicabilità dell’articolo 10, paragrafo 2, e valori limite di emissione

Quanto alle attività connesse al gas fossile, il Tribunale ha ritenuto che anche esse possano rientrare nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2020/852, purché siano attività di transizione e rispettino condizioni rigorose. Ha considerato plausibile l’impostazione della Commissione, secondo cui il settore del gas fossile può avere un ruolo transitorio, in un quadro che tenga conto anche della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ai sensi dell’articolo 194 TFUE. I valori limite di 270 g di CO2e/kWh e 550 kg di CO2e/kW non sono stati ritenuti manifestamente incompatibili con l’obiettivo di 1,5 °C, soprattutto alla luce degli ulteriori requisiti: sostituzione di attività più emissive, limitazione della nuova capacità, passaggio a gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2035, riduzione minima delle emissioni e impegno degli Stati membri a eliminare gradualmente il carbone.

Gas fossile: ciclo di vita, miglior prestazione, dipendenza e adattamento

Il Tribunale ha respinto le censure secondo cui i criteri non rispetterebbero il requisito del ciclo di vita, perché gli articoli 17 e 19 non impongono di includere necessariamente tutte le attività a monte o a valle della produzione di energia, come l’estrazione del gas o l’approvvigionamento di metano. Ha anche escluso che i valori limite siano incompatibili con la nozione di "migliore prestazione del settore o dell’industria", osservando che tale nozione va letta in modo coerente con il considerando 41 e con la funzione transitoria della norma. Analogamente, ha ritenuto che i criteri non ostacolino in modo manifestamente errato le alternative a basse emissioni di carbonio né violino il divieto di dipendenza da attivi ad alta intensità di carbonio. Quanto all’adattamento climatico, il Tribunale ha osservato che i criteri tecnici rinviano a valutazioni dei rischi climatici e della vulnerabilità e che la Commissione non era tenuta a garantire un livello di rischio zero.

Principio di precauzione e base scientifica

Per entrambi i settori, il Tribunale ha ribadito che il principio di precauzione non impone di eliminare ogni incertezza scientifica, ma richiede una valutazione scientifica dei rischi e la scelta di misure appropriate entro un ampio margine discrezionale della Commissione. Ha quindi ritenuto che i criteri adottati si basassero su prove scientifiche sufficienti, tenendo conto delle relazioni del JRC, del TEG, dello SCHEER e di altri organi tecnici.

Esito finale e memoria di adattamento

Il ricorso è stato respinto integralmente. La memoria di adattamento con cui la Repubblica d’Austria aveva chiesto di estendere le conclusioni al regolamento delegato (UE) 2023/2485 è stata dichiarata irricevibile perché tardiva. La Repubblica d’Austria è stata condannata alle spese, mentre quelle degli intervenienti sono rimaste a loro carico.

Come è indicizzato

Materiefinanza sostenibiletassonomia ueenergia nuclearegas fossilediritto dell’ambiente

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