Tribunale, Sentenza T-435/23
Sentenza del Tribunale (Sezione intermedia) del 10 settembre 2025. — YL contro Consiglio dell'Unione europea e Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO di non sottoporre al Consiglio una proposta di proroga del mandato del ricorrente – Decisione del Consiglio di non prorogare il mandato del ricorrente – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità. — Cause T-435/23 e T-224/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale riunisce due ricorsi di YL, direttore esecutivo dell’EUIPO, relativi alla mancata proroga del suo mandato e alla sospensione delle sue competenze APN. Dichiara irricevibili varie domande nella causa T‑435/23, ma annulla sia la decisione del Consiglio di non prorogare il mandato sia la decisione MB‑23‑04 di sospensione della delega APN. Inoltre riconosce un risarcimento di EUR 25.000 per il danno materiale da perdita di opportunità, respingendo il resto delle pretese risarcitorie.
Funzione pubblica UE: legittimità della mancata proroga del mandato del direttore esecutivo EUIPO, della sospensione delle competenze APN e del risarcimento del danno
La questione giuridica
Se le decisioni adottate nell’ambito della procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo dell’EUIPO e la decisione di sospendere la delega delle competenze dell’autorità investita del potere di nomina siano impugnabili ai sensi dell’articolo 270 TFUE; se fosse necessario il previo reclamo ex articoli 90 e 91 dello Statuto; se la decisione di non prorogare il mandato violasse il diritto di essere ascoltato e, in subordine, se la sospensione delle competenze APN fosse conforme all’articolo 4 della decisione MB-17-01 e al principio di proporzionalità; infine, se spettassero risarcimenti per danno materiale e morale.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il direttore esecutivo dell’EUIPO, in quanto agente temporaneo, rientra nell’ambito dell’articolo 270 TFUE e che la procedura di proroga del mandato, benché articolata in due fasi tra consiglio di amministrazione e Consiglio, è soggetta alle garanzie dello Statuto. La decisione del Consiglio di non prorogare il mandato è annullata perché adottata senza aver previamente messo il ricorrente in condizione di essere ascoltato in modo utile, e la sospensione della delega delle competenze APN è annullata perché non sorretta da circostanze eccezionali ai sensi della decisione MB-17-01. Sul piano risarcitorio, il Tribunale respinge gran parte delle domande ma condanna il Consiglio a versare EUR 25.000 per perdita di opportunità, oltre interessi.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 158 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001
- Decisione MB-17-01 del consiglio di amministrazione dell’EUIPO
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
Funzione pubblica – proroga del mandato del direttore esecutivo EUIPO, sospensione delle competenze APN e responsabilità
La pronuncia riguarda due ricorsi ex articolo 270 TFUE proposti da YL, direttore esecutivo dell’EUIPO, contro atti adottati dal consiglio di amministrazione dell’EUIPO e dal Consiglio dell’Unione europea in relazione alla mancata proroga del suo mandato e alla sospensione delle competenze esercitate come autorità investita del potere di nomina. Il Tribunale affronta anche le domande risarcitorie connesse alle presunte illegittimità e alla lesione della reputazione professionale.
Fatti e svolgimento del procedimento
YL era stato nominato direttore esecutivo dell’EUIPO per cinque anni, dal 1º ottobre 2018 al 30 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. Nel 2022 il consiglio di amministrazione dell’EUIPO avviò la procedura relativa a un’eventuale proroga del mandato, preparando una nota di valutazione e, in seguito, deliberando il 22 novembre 2022 di non proporre al Consiglio la proroga del mandato. Contestualmente fu avviato il procedimento di selezione per il successore.
Nel marzo 2023 il consiglio di amministrazione sospese temporaneamente la delega delle competenze APN conferite a YL e limitò i suoi poteri alla gestione degli affari correnti. Il Consiglio, con lettera del 30 maggio 2023, decise poi di non prorogare il mandato del ricorrente.
YL ha proposto il ricorso nella causa T‑435/23 contro la decisione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022, le decisioni di avvio della selezione, la decisione di sospensione della delega APN e la decisione del Consiglio di non prorogare il mandato; successivamente ha proposto il ricorso nella causa T‑224/24 contro quest’ultima decisione. Ha altresì chiesto il risarcimento del danno materiale e morale in entrambe le cause.
Competenza del Tribunale e applicabilità dell’articolo 270 TFUE
Il Tribunale respinge l’eccezione secondo cui le controversie non rientrerebbero nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione. Ribadisce che l’articolo 270 TFUE e gli articoli 90 e 91 dello Statuto si applicano a qualsiasi controversia tra l’Unione e una persona cui si applica lo Statuto, quando la lite trae origine dal rapporto di impiego.
Il direttore esecutivo dell’EUIPO è assunto come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, fa parte del personale dell’EUIPO e il consiglio di amministrazione è designato come AACC per alcuni profili del rapporto di impiego. Di conseguenza, le controversie sulla sospensione delle competenze APN e sulla mancata proroga del mandato rientrano nella competenza del giudice dell’Unione ex articolo 270 TFUE.
Ricevibilità e procedimento precontenzioso
Per la causa T‑224/24 il Tribunale ritiene rispettato il procedimento precontenzioso, poiché YL aveva presentato reclamo al Consiglio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto prima di ricorrere.
Per la causa T‑435/23, invece, il ricorso contro la decisione di non prorogare il mandato è dichiarato irricevibile perché, al momento della sua proposizione, non era ancora stato presentato il reclamo amministrativo necessario. Restano inoltre irricevibili le censure contro le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 sul procedimento di selezione, poiché il ricorso non conteneva motivi specifici e sufficientemente chiari come richiesto dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
Decisione MB-22-19: mancata proposta di proroga del mandato
La decisione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022, con cui non fu proposta al Consiglio la proroga del mandato, è qualificata come atto preparatorio e non come atto definitivo impugnabile. La procedura di proroga, secondo l’articolo 158, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2017/1001, si svolge in due fasi: una valutazione del consiglio di amministrazione e una decisione finale del Consiglio, che non è vincolato da tale valutazione.
La decisione MB-22-19 non produceva quindi effetti giuridici vincolanti autonomi sulla posizione del ricorrente e non poteva essere oggetto di annullamento. È invece la decisione finale del Consiglio a incidere sul rapporto di impiego.
Decisioni MB-22-20 e MB-22-21: procedimento di selezione
Le doglianze relative alle decisioni che avviarono il procedimento di selezione del nuovo direttore esecutivo sono respinte perché il ricorso non esponeva motivi specifici e intelligibili contro tali atti. Il Tribunale sottolinea che non basta un richiamo generico ad altre censure formulate altrove nel ricorso.
Decisione di non prorogare il mandato: violazione del diritto di essere ascoltato
Nel merito, la decisione del Consiglio di non prorogare il mandato è annullata per violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.
Il Tribunale osserva che la decisione finale era lesiva degli interessi di YL e che egli doveva essere messo in condizione di presentare utilmente osservazioni tra la riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022, che aveva espresso esito non favorevole, e l’adozione della decisione del Consiglio. Le precedenti interazioni sul lavoro e la partecipazione alla redazione della nota del 31 ottobre 2022 non erano sufficienti, perché il diritto di essere ascoltato riguarda gli elementi posti a base dell’atto sfavorevole, compresa la valutazione negativa poi utilizzata dal Consiglio.
Il Tribunale ritiene anche che non sia escluso che, se ascoltato, il ricorrente avrebbe potuto fornire chiarimenti idonei a influire sull’esito, tanto più che nel consiglio di amministrazione vi erano già posizioni divergenti e la decisione del Consiglio era adottata a maggioranza semplice.
Decisione MB-23-04: sospensione della delega delle competenze APN
Il Tribunale annulla la decisione MB-23-04 nella parte in cui sospende temporaneamente la delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN. Considera che tale sospensione è un atto lesivo e che YL conserva interesse ad agire anche dopo la cessazione del mandato, poiché l’annullamento può incidere sulla sua riabilitazione professionale e sui fondamenti di un’eventuale azione risarcitoria.
Nel merito, il Tribunale ritiene che nessuno dei cinque episodi richiamati dall’EUIPO e dal consiglio di amministrazione integri "circostanze eccezionali" ai sensi dell’articolo 4 della decisione MB-17-01 e dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. In particolare, non sono state dimostrate condotte inappropriate tali da giustificare la sospensione, né la motivazione aggiuntiva invocata in giudizio è stata considerata sufficiente a colmare le lacune della motivazione originaria.
Domande risarcitorie
Sul danno materiale nella causa T‑435/23, il Tribunale dichiara la domanda irricevibile perché strettamente connessa a domande di annullamento irricevibili.
Sul danno morale nella stessa causa, respinge la domanda: una parte si fondava su decisioni annullate o irricevibili, un’altra su una divulgazione alla stampa e su fatti di comunicazione interna per i quali non era stato rispettato il corretto procedimento precontenzioso.
Nella causa T‑224/24, invece, il Tribunale riconosce che YL ha subito una perdita di opportunità reale e definitiva di ottenere la proroga del mandato. Poiché non è possibile quantificare con precisione matematica tale chance, liquida equitativamente il danno materiale in EUR 25.000, oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.
La domanda di danno morale è respinta: in parte perché riferita a decisioni dell’EUIPO e non del Consiglio, in parte per difetto di regolare procedimento precontenzioso, e in parte perché l’annullamento della decisione di non prorogare il mandato costituisce già, di regola, soddisfazione sufficiente, senza prova di un danno morale ulteriore non integralmente risarcito.
Spese e dispositivo
Il Tribunale condanna l’EUIPO alle proprie spese e a quelle del ricorrente nella causa T‑435/23; condanna il Consiglio alle proprie spese nelle cause T‑435/23 e T‑224/24 e a quelle del ricorrente nella causa T‑224/24. Gli Stati membri intervenienti sopportano le proprie spese.
Il dispositivo finale riunisce le cause, annulla la decisione MB-23-04 nella parte relativa alla sospensione temporanea delle competenze APN, annulla la decisione del Consiglio di non prorogare il mandato di YL, condanna il Consiglio a pagare EUR 25.000 più interessi e respinge il resto dei ricorsi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-643/22
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-579/22
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-583/22
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-625/22
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-642/22
- Sentenza · 10 set 2025Tribunale, Sentenza T-573/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →