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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-642/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 10 September 2025. — Oleksandr Viktorovych Yanukovych v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on entry into the territories of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources and subject to restrictions on entry into the territories of the Member States – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the list – Article 2(1)(a) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(a) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-642/22

Giurisprudenza europea62022TJ0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Oleksandr Yanukovych contro l’inserimento e il mantenimento del suo nome nelle liste UE di sanzioni relative all’Ucraina. Ha ritenuto che il Consiglio avesse raccolto elementi sufficienti, attendibili e coerenti per dimostrare il sostegno del ricorrente ad attività nel Donbas controllate dai separatisti. La Corte ha inoltre considerato legittimo il mantenimento delle misure nei successivi rinnovi, alla luce del permanere del contesto e di nuovi elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna alle spese.

Conferma della legittimità del mantenimento nelle liste di sanzioni UE di Oleksandr Yanukovych per supporto ad azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente soddisfacesse il criterio di cui all’articolo 2(1)(a) della decisione 2014/145/CFSP e all’articolo 3(1)(a) del regolamento (UE) n. 269/2014, sulla base di attività economiche nel Donbas e di presunti legami con gruppi separatisti; e, per gli atti di mantenimento, se il Consiglio avesse effettuato un aggiornamento sufficiente della situazione individuale del ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il Consiglio può mantenere una persona nelle liste di misure restrittive quando dispone di un insieme di indizi specifici, precisi e concordanti che, valutati nel loro contesto, dimostrino che essa sostiene o attua azioni o politiche che minano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Nel caso di specie, le attività economiche del ricorrente nel Donbas e i suoi rapporti con i gruppi separatisti costituivano un fondamento fattuale sufficiente per l’inserimento e i successivi mantenimenti, anche se alcune prove erano tratte da fonti giornalistiche e da fatti anteriori, poiché tali elementi risultavano corroborati e aggiornati nel tempo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto integralmente e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Articolo 2(1)(a) della decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 2(1)(e) della decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 1(1)(a) e (c) della decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 3(1)(a) del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 6 della decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 14(4) del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Conferma della legittimità delle sanzioni UE nei confronti di Oleksandr Yanukovych

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro diversi atti del Consiglio adottati nel quadro delle misure restrittive dell’Unione europea relative all’Ucraina. Il ricorrente contestava sia l’inserimento iniziale sia i successivi atti di mantenimento della sua iscrizione nelle liste per il congelamento dei fondi e le restrizioni di ingresso.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, figlio dell’ex Presidente dell’Ucraina, è stato inserito nelle liste UE con gli atti del 4 agosto 2022, poi mantenuto nelle liste con atti successivi del settembre 2022, marzo 2023, settembre 2023 e marzo 2024. Il Consiglio ha fondato l’inclusione, in sintesi, sul fatto che il ricorrente avrebbe continuato a svolgere attività economiche nel Donbas controllato dai separatisti, acquisendo e gestendo beni grazie a stretti legami con tali gruppi, oltre ad essere associato al padre Viktor Yanukovych.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama il quadro delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE, in particolare:

  • la decisione 2014/145/CFSP;
  • il regolamento (UE) n. 269/2014;
  • le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2022/329 e dal regolamento (UE) 2022/330;
  • l’articolo 2(1)(a) e (e) della decisione 2014/145/CFSP;
  • l’articolo 3(1)(a) del regolamento n. 269/2014;
  • l’articolo 6 della decisione 2014/145/CFSP e l’articolo 14(4) del regolamento n. 269/2014, relativi al riesame periodico;
  • l’articolo 47 della Carta, come parametro di un controllo giurisdizionale effettivo.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva che il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione, fondandosi su fonti giornalistiche non verificate, su affermazioni storiche o non attuali e su elementi irrilevanti. Contestava inoltre che il Consiglio avesse mantenuto le misure senza un aggiornamento reale della sua situazione individuale.

Ammissibilità e valutazione delle prove

Il Tribunale ha ammesso l’utilizzabilità di documenti allegati alla difesa del Consiglio, ritenendo che potessero essere considerati perché anteriori agli atti contestati e prodotti per corroborare gli elementi già disponibili nel dossier decisionale.

Sul piano probatorio, il Tribunale ha ribadito che, nelle controversie sulle sanzioni, il Consiglio può basarsi su fonti pubblicamente accessibili, compresi articoli di stampa e rapporti informativi, soprattutto quando l’accesso alle fonti primarie in contesti di guerra è difficoltoso. La sola circostanza che molte informazioni provenissero dalla stampa non bastava, di per sé, a infirmarne l’affidabilità.

Valutazione del criterio di inserimento (articolo 2(1)(a))

Il Tribunale ha individuato il criterio applicato dal Consiglio nell’ipotesi di persone responsabili di azioni o politiche che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Ha quindi verificato se esistesse un nesso diretto o indiretto tra la condotta del ricorrente e la situazione in Ucraina.

Ha ritenuto sufficientemente dimostrato che il ricorrente:

  • continuava ad avere attività economiche nel Donbas dopo il 2014;
  • aveva acquisito o gestito asset economici grazie a rapporti con gruppi separatisti;
  • risultava collegato, in particolare, a iniziative nel settore energetico, carbonifero, immobiliare e bancario;
  • avrebbe beneficiato di protezione da parte del battaglione OPLOT per alcuni progetti immobiliari;
  • avrebbe intrattenuto relazioni con figure politiche e imprenditoriali dell’area separatista.

Secondo il Tribunale, tali elementi costituivano un insieme di indizi specifici, precisi e concordanti, idoneo a dimostrare il sostegno ad azioni o politiche contrarie all’integrità territoriale dell’Ucraina. Le contestazioni del ricorrente, comprese quelle relative alla pretesa inattualità o storicità delle prove, non sono state accolte, poiché il Consiglio poteva legittimamente fare uso anche di informazioni pregresse purché ancora rilevanti e corroborate da elementi più recenti.

Valutazione dei successivi atti di mantenimento

Per gli atti del 2022, 2023 e 2024, il Tribunale ha esaminato se il contesto generale, gli obiettivi della misura e la situazione individuale del ricorrente giustificassero il mantenimento dell’iscrizione.

Ha osservato che il contesto geopolitico in Ucraina era rimasto sostanzialmente invariato e che l’obiettivo delle misure continuava ad essere quello di esercitare pressione sulle autorità russe e aumentare i costi delle azioni destabilizzanti. Quanto alla posizione individuale del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che:

  • gli elementi del 2023 confermassero la prosecuzione di attività economiche nel Donbas;
  • la registrazione di MAKO in giurisdizione russa fosse corroborata da fonti giornalistiche e da una nota del SBU;
  • i dati prodotti dal ricorrente non bastassero a dimostrare che la società fosse stata sottratta alla sua sfera di controllo o che egli avesse cessato ogni legame economico con l’area separatista.

Ha inoltre rilevato che un articolo del 2013 richiamato dal Consiglio non poteva sorreggere, da solo, il mantenimento del 2024, ma che gli ulteriori elementi acquisiti rendevano comunque sufficiente la base fattuale della misura.

Esito e dispositivo

Il Tribunale ha concluso che la motivazione basata sul criterio di cui all’articolo 2(1)(a) della decisione 2014/145/CFSP era sufficientemente sostanziata e che l’inserimento e il mantenimento del nome del ricorrente nelle liste erano fondati. Poiché tale motivo era già di per sé sufficiente, non è stato necessario esaminare nel merito gli altri criteri invocati dal Consiglio, relativi alle transazioni con i gruppi separatisti e all’associazione con Viktor Yanukovych.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materiesanzioni uepolitica estera e di sicurezza comuneblocco dei fondicontrollo giurisdizionale degli atti ueucraina

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