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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-579/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition) of 10 September 2025. — ClientEarth AISBL v European Commission. — Environment – Aarhus Convention – Rejection of a request for internal review – Article 10 of Regulation (EC) No 1367/2006 – Delegated Regulation (EU) 2021/2139 – Bioenergy activities – Forest biomass – Manufacture of organic basic chemicals – Manufacture of plastics in primary form – Taxonomy – Requirements for technical screening criteria – Article 19 of Regulation (EU) 2020/852 – Substantial contribution to climate change mitigation – Article 10 of Regulation 2020/852 – Transitional activities – Quantitative threshold – Conclusive scientific evidence – Life cycle – Precautionary principle – Principle of ‘do no significant harm’ to environmental objectives – Article 17 of Regulation 2020/852 – Circular economy – Water and marine resources – Pollution. — Case T-579/22

Giurisprudenza europea62022TJ0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di ClientEarth contro il rigetto della richiesta di riesame interno della regolamentazione delegata sulla tassonomia UE. La sentenza chiarisce l’ampiezza del margine di valutazione della Commissione nella definizione dei criteri tecnici per attività sostenibili, soprattutto quando le questioni scientifiche sono complesse e i dati non sono pienamente comparabili. La Corte conferma inoltre che la Commissione può fare riferimento alla normativa UE esistente e adottare un approccio graduale, senza violare per ciò solo il principio di precauzione o il principio di "do no significant harm".

Ricorso di annullamento contro il rigetto della richiesta di riesame interno della delega sulla tassonomia UE per bioenergia, chimica di base organica e plastiche in forma primaria: la Corte conferma la legittimità della scelta della Commissione e respinge il ricorso.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel rigettare la richiesta di internal review della Delegated Regulation (UE) 2021/2139, abbia commesso errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 e/o manifesti errori di შეფასazione nel classificare talune attività di bioenergia, la fabbricazione di sostanze chimiche di base organiche e la fabbricazione di plastiche in forma primaria come attività idonee a contribuire sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico e/o come attività non recanti danno significativo agli obiettivi ambientali.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’adozione dei criteri di vaglio tecnico della tassonomia, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può bilanciare i diversi requisiti dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852, purché si fondi su evidenze scientifiche conclusive, tenga conto del principio di precauzione, della vita del prodotto e della normativa UE pertinente; non è necessario fissare sempre soglie quantitative né criteri di ciclo di vita in ogni caso, e il ricorso alla disciplina esistente su bioenergia e sostanze chimiche non è di per sé illegittimo. Nel caso concreto, ClientEarth non ha dimostrato errori manifesti di valutazione o errori di diritto tali da travolgere il rigetto del riesame interno, sicché il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 191 TFUE
  • Regolamento (UE) 2020/852
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2139
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Regolamento (UE) 2018/841
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Direttiva 2008/56/CE
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Regolamento (UE) 2019/2088

Ricorso contro il rigetto del riesame interno della regolamentazione sulla tassonomia UE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da ClientEarth AISBL contro la decisione della Commissione che ha respinto la richiesta di internal review della delegata sulla tassonomia climatica e ambientale. Il contenzioso investe in particolare i criteri tecnici relativi a bioenergia, sostanze chimiche di base organiche e plastiche in forma primaria.

Fatti e procedimento

ClientEarth, ONG belga con finalità di protezione ambientale, aveva chiesto il riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139, contestandone la legittimità in relazione ad alcune attività economiche. La Commissione ha rigettato la richiesta con decisione del 6 luglio 2022, poi impugnata davanti al Tribunale. La Repubblica francese è intervenuta a sostegno della Commissione.

Quadro normativo della tassonomia

Il Tribunale ricorda che il regolamento (UE) 2020/852 istituisce un sistema uniforme di classificazione delle attività economiche ambientalmente sostenibili. Ai fini dell’articolo 3, un’attività deve: contribuire sostanzialmente a uno o più obiettivi ambientali dell’articolo 9; non arrecare danno significativo agli altri obiettivi; rispettare le garanzie minime; e conformarsi ai criteri tecnici fissati dalla Commissione.

Tra le disposizioni centrali figurano:

  • l’articolo 10, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sulle attività di transizione;
  • l’articolo 11, sulla resilienza/adattamento climatico;
  • l’articolo 17, sul principio di "do no significant harm";
  • l’articolo 19, che disciplina il contenuto dei criteri tecnici, imponendo tra l’altro evidenza scientifica conclusiva, principio di precauzione, considerazione del ciclo di vita, natura e scala dell’attività, coerenza con la normativa UE esistente e facilità di uso e verifica.

Standard di sindacato giurisdizionale

Il Tribunale ribadisce che, quando la Commissione effettua valutazioni complesse, gode di un ampio margine di discrezionalità. Il controllo del giudice unionale si limita a verificare l’assenza di errore manifesto di valutazione, di fatti materialmente inesatti o di sviamento di potere, senza sostituirsi all’istituzione nelle scelte tecnico-scientifiche.

Primo motivo: presunti errori di diritto sui requisiti dell’articolo 19

Il primo motivo era articolato in quattro censure.

1) "Conclusive scientific evidence" e precauzione

ClientEarth sosteneva che la Commissione avesse indebolito il requisito dell’articolo 19, par. 1, lett. f), interpretando l’espressione come semplice evidenza idonea a consentire conclusioni, anziché come miglior evidenza disponibile e più aggiornata. Il Tribunale respinge la censura: il ricorrente non ha indicato quale evidenza scientifica pertinente sarebbe stata ignorata né ha dimostrato in che modo l’interpretazione contestata rendesse illegittima la decisione impugnata. Anche il richiamo al principio di precauzione è stato ritenuto generico e non dimostrativo di un errore di diritto.

2) Bilanciamento dei requisiti dell’articolo 19

Secondo ClientEarth, tutti i requisiti dell’articolo 19 sarebbero cumulativi e inderogabili, senza possibilità di bilanciamento. Il Tribunale afferma invece che la Commissione, nel fissare i criteri tecnici, deve prendere in considerazione tutti i requisiti dell’articolo 19 e può operare un bilanciamento o una conciliazione pratica tra essi, data la loro diversa natura e finalità.

3) Ricorso alla normativa UE esistente

ClientEarth criticava il rinvio alla direttiva RED II e al regolamento LULUCF per i criteri sulla bioenergia, sostenendo che fossero obsolete o non adeguate ai requisiti della tassonomia. Il Tribunale osserva che l’articolo 19, par. 1, lett. d), impone espressamente di tener conto della normativa UE pertinente esistente. Inoltre, la tassonomia richiama essa stessa la RED II e, indirettamente, il regolamento LULUCF. La Commissione poteva quindi farvi riferimento, senza che le proposte di modifica di tali atti dimostrassero la loro inidoneità nel momento considerato.

4) Considerazione del ciclo di vita

Quanto ai criteri per chimica di base organica e plastiche in forma primaria, il Tribunale esclude che l’articolo 19, par. 1, lett. g), imponga sempre criteri specificamente formulati sul ciclo di vita o un’analisi del ciclo di vita in ogni caso. È sufficiente che la Commissione tenga conto del ciclo di vita, anche mediante assesssment esistenti, bilanciando questo requisito con quelli di usabilità e verificabilità. Nel caso di specie, il ricorso a emissioni dirette, benchmark del sistema ETS, studi e giudizi di esperti non è stato ritenuto viziato da errore manifesto.

Secondo motivo: bioenergia

Il secondo motivo verteva sulle attività di bioenergia, in particolare sulla combustione di biomassa forestale.

Contributo sostanziale alla mitigazione climatica

Il Tribunale conferma che la Commissione poteva considerare la normativa RED II e LULUCF, poiché forniscono il quadro di sostenibilità e contabilizzazione delle emissioni nel settore biomassa. La tassonomia stessa rinvia a tali atti. Inoltre, i criteri tecnici della delegata non si limitano a recepire quella disciplina, ma introducono anche requisiti più stringenti, come una soglia più elevata di risparmio delle emissioni e il divieto di taluni impieghi di colture alimentari e foraggere.

Principio di uso a cascata della biomassa forestale

Quanto al principio di cascading use e al collegamento con l’economia circolare, il Tribunale ritiene plausibile l’approccio graduale seguito dalla Commissione. La materia è scientificamente complessa e la Commissione poteva attendere ulteriori evidenze, in linea con l’articolo 19, par. 5, che impone la revisione periodica dei criteri. Il richiamo al principio di precauzione non basta, da solo, a imporre l’esclusione immediata della biomassa forestale dalla tassonomia.

Terzo motivo: chimica di base organica

Il terzo motivo contestava la classificazione della fabbricazione di organic base chemicals come attività di transizione e i relativi criteri DNSH.

Qualificazione come attività di transizione

Il Tribunale ricorda che l’articolo 10, par. 2, riguarda attività per le quali non esiste un’alternativa low-carbon tecnicamente ed economicamente praticabile. La Commissione ha considerato la fabbricazione di chimica di base organica come attività di transizione perché basata su un processo meno emissivo e soggetta a revisione periodica. ClientEarth non ha dimostrato che tale qualificazione esorbiti dal margine discrezionale della Commissione.

Economia circolare, acque e ambiente marino

Il Tribunale precisa che i criteri tecnici devono riguardare l’attività economica specifica e non gli impatti delle attività a valle. Pertanto, la Commissione non era tenuta a disciplinare, nel criterio relativo alla fabbricazione di chimica di base organica, i successivi usi nella produzione di plastiche o gli impatti marini di microplastiche e nanoplastiche derivanti da attività downstream. Il rinvio alla direttiva quadro sulle acque era sufficiente per l’attività in questione, mentre la direttiva quadro sulla strategia marina non era direttamente pertinente ai fini della valutazione contestata.

Inquinamento e sostanze chimiche pericolose

Quanto al DNSH per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la Commissione aveva collegato i criteri alla disciplina REACH e CLP, nonché al concetto di "uso essenziale" richiamato nella strategia UE per la sostenibilità delle sostanze chimiche. Il Tribunale ritiene che tale quadro sia pertinente per valutare l’uso downstream di sostanze pericolose e che il ricorrente non abbia dimostrato l’assenza di informazioni o un errore manifesto sulla possibilità di ricostruire gli usi essenziali per la società.

Quarto motivo: plastiche in forma primaria

Il quarto motivo riguardava la fabbricazione di plastiche in forma primaria.

Assenza di una soglia quantitativa per le materie prime rinnovabili

ClientEarth sosteneva che, senza una percentuale minima di feedstock rinnovabile, il criterio fosse suscettibile di greenwashing. Il Tribunale respinge la censura: l’articolo 19, par. 1, lett. c), consente criteri qualitativi quando non sia possibile stabilire soglie quantitative. La Commissione ha inoltre indicato che i dati disponibili non consentivano una soglia affidabile e facilmente verificabile.

Principio di economia circolare

La Commissione aveva ritenuto difficile integrare in modo generalizzato elementi di ciclo di vita e criteri circolari per la varietà di usi delle plastiche bio-based, in assenza di dati comparabili e sufficientemente operativi. Il Tribunale conferma che la Commissione poteva adottare un approccio graduale e rinviare alla revisione periodica prevista dall’articolo 19, par. 5. Le raccomandazioni del technical expert group non erano vincolanti, e il ricorrente non ha dimostrato un errore manifesto nel non seguirle.

Acque e risorse marine

La censura relativa agli impatti su acqua e mare è respinta per le stesse ragioni già esposte per la chimica di base organica: la valutazione deve riguardare l’attività specifica considerata, non gli impatti di attività downstream come la produzione di plastica o micro/nanoplastiche.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna ClientEarth a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione; la Repubblica francese sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Principi affermati

La sentenza ribadisce alcuni punti chiave per la tassonomia UE e, più in generale, per la finanza sostenibile:

  • la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’elaborazione dei criteri tecnici;
  • l’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 richiede una valutazione complessiva e bilanciata dei diversi fattori rilevanti;
  • il riferimento alla normativa UE esistente è espressamente consentito e, in certi casi, imposto;
  • il ciclo di vita deve essere considerato, ma non necessariamente tradotto in un criterio autonomo o in un’analisi completa in ogni situazione;
  • la mancanza di dati comparabili o sufficientemente operativi può giustificare un approccio graduale, purché sorretto da valutazioni plausibili e periodicamente rivedibili.

Come è indicizzato

Materietassonomia uediritto ambientalefinanza sostenibilebioenergiasostanze chimiche e plastica

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