Cassazione Civile, Ordinanza n. 03319/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento con cui ha recuperato la maggiore IVA ritenuta dovuta in relazione all’acquisto di un immobile, contestando l’applicazione del regime agevolativo cd. "prima casa" e dell’aliquota del 4%, perché uno degli immobili acquistati presentava caratteristiche di lusso ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. La contribuente ha impugnato l’atto e sia la CTP sia la CTR hanno accolto la sua tesi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione della Tabella A, parte II, n. 21, allegata al d.P.R. n. 633 del 1973 e dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso dal calcolo della superficie utile i muri perimetrali e quelli interni dell’immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, ai fini della verifica del carattere di lusso dell’abitazione e quindi dell’esclusione dei benefici "prima casa", la superficie utile va determinata avendo riguardo alla complessiva utilizzabilità degli ambienti e non alla sola superficie abitabile; in tale calcolo devono essere ricompresi anche muri, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre, mentre vanno esclusi solo gli spazi espressamente sottratti dalla disciplina applicabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
violazione e/o falsa applicazione
è il parametro processuale invocato per censurare l’erronea applicazione della disciplina fiscale sulla superficie utile dell’immobile.
Tabella A parte II n. 21 allegata al d.P.R. n. 633 del 1973
norma agevolativa IVA richiamata per il regime "prima casa"; la Corte la legge in coordinamento con l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 per individuare gli immobili esclusi dall’agevolazione.
art. 6 D.M. 2 agosto 1969
deve essere interpretato nel senso che la superficie utile è tutta quella dell’unità immobiliare diversa dagli spazi espressamente esclusi; il parametro rilevante è l’utilizzabilità degli ambienti, non la sola abitabilità.
d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II-bis
richiamato nei precedenti di legittimità citati come base normativa dei benefici "prima casa" e dell’esclusione per abitazioni di lusso.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali "prima casa", la nozione di superficie utile va determinata in base alla concreta utilizzabilità degli ambienti e non alla sola abitabilità tecnica o catastale.
- Nel calcolo della superficie utile per verificare se un’abitazione sia di lusso devono essere computati anche muri perimetrali, tramezzi, pilastri e vani di porte e finestre, salvo i casi espressamente esclusi dalla normativa.
- Le norme che prevedono agevolazioni o benefici fiscali non possono essere interpretate in senso ampliativo oltre il loro tenore letterale e la loro ratio applicativa.
- La verifica del carattere di lusso dell’immobile è un accertamento giuridico-fattuale che deve uniformarsi ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di superficie utile.
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