Cassazione Penale, Ordinanza n. 31527/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, in modo cumulativo, violazioni di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., doglianze sul trattamento sanzionatorio ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che i motivi erano del tutto generici e meramente apodittici, perché non esponevano concrete ragioni in fatto o in diritto idonee a consentire il controllo di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta carenza motivazionale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il ricorso generico.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita ad enunciare violazioni di legge o vizi motivazionali senza indicare specifiche ragioni di fatto o di diritto sottoponibili a verifica.
- La censura sull'art. 129 c.p.p., sul trattamento sanzionatorio o sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sviluppata con argomentazioni puntuali; la mera enunciazione apodittica dei vizi non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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