Cassazione Penale, Ordinanza n. 33370/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva revocato l'indulto già concesso. Ha sostenuto che la revoca fosse stata disposta facendo riferimento a sentenze inesistenti e che, quindi, mancassero i presupposti richiesti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241/2006. In particolare, ha evidenziato che la motivazione dell'ordinanza conterrebbe errori nella data di due sentenze che avevano concesso l'indulto (indicate erroneamente nel provvedimento), e ha quindi dedotto l'illegittimità della revoca. La Corte di cassazione ha però rilevato che i presupposti di legge per la revoca erano in realtà sussistenti: entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge era stato commesso un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. L'errore indicato dal ricorrente riguardava solo la motivazione, sotto forma di inesattezza materiale nelle date delle sentenze, ma non incideva sul dispositivo né sulla verificabilità in atti delle sentenze che avevano concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'errore materiale contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, relativo alla data di alcune sentenze richiamate, non facesse venir meno i presupposti legali per la revoca dell'indulto né inficiando il dispositivo, che consentiva comunque di identificare le sentenze rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, legge n. 241/2006
«Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni»
La revoca dell'indulto opera di diritto al ricorrere del presupposto oggettivo e temporale indicato dalla norma; non richiede specifiche valutazioni discrezionali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241/2006 è automatica quando il beneficiario commette, nel quinquennio stabilito, un delitto non colposo per il quale intervenga condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
- L'errore materiale nella motivazione di un provvedimento non determina di per sé l'illegittimità della decisione quando il dispositivo consente di individuare con certezza il provvedimento o le sentenze rilevanti e i presupposti sostanziali della decisione risultano comunque sussistenti in atti.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla revoca di un beneficio, ciò che rileva è la verifica dei presupposti legali sostanziali; mere inesattezze formali o di data, se non incidono sulla sostanza del decisum, non comportano annullamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →