Cassazione Penale, Sentenza n. 37497/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano, ritenendo che il ricorrente non abbia prospettato le ragioni tassative ammesse dall'art. 444, comma 2-bis. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del 26/04/2022; ha lamentato genericamente la mancata motivazione circa la qualificazione della condotta di detenzione di stupefacente relativa al capo di imputazione B), senza però invocare le specifiche ipotesi previste dall'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen. che consentono il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen., comma 2-bis
La norma limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento a specifiche ipotesi (espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il Collegio l'ha interpretata restrittivamente: l'assenza di una doglianza tra quelle previste rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per le ipotesi tassative previste dall'art. 444, comma 2-bis; doglianze generiche sulla motivazione non sono sufficienti.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto, occorre formularlo espressamente e sviluppare argomentazione specifica riconducibile all'ipotesi prevista dalla norma.
- In mancanza di argomentazioni attinenti alle fattispecie di cui all'art. 444, comma 2-bis, il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano e il ricorrente condannato a spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- Per aumentare le chance di ammissione, il ricorrente deve esplicitare quale delle fattispecie di cui al comma 2-bis invoca e dimostrare concretamente la violazione o il vizio relativo.
- Le doglianze meramente assertive o generiche sulla motivazione non soddisfano il requisito di specificità richiesto dalla giurisprudenza sul patteggiamento.
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