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Sentenza

Sentenza n. 1855/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi includere nel Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987.

Giustizia amministrativa202401266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alle forze di polizia, sono stati collocati a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione delle somme dovute. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, richiamando l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. L'INPS ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio, nonché la prescrizione quinquennale per due ricorrenti, decorrente dalla cessazione dal servizio. Ha inoltre sostenuto l'infondatezza della pretesa e prospettato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione favorevole, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; ha inoltre rilevato l'effetto interruttivo della diffida e messa in mora prodotta dai ricorrenti. Nel merito, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, comporti decadenza. Ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS: il beneficio deriva da una specifica disciplina normativa e non viola l'art. 81 Cost.; inoltre, la differenziazione o assimilazione operata dal legislatore non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento contraria all'art. 3 Cost. L'INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e a pagare le somme dovute, oltre agli interessi legali, nonché le spese di giudizio pari a euro 1.500,00, oltre accessori, e il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio anche per il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento, poiché il legislatore può assimilare determinate categorie per specifiche finalità mantenendo differenze per gli altri profili.

  • art. 81 Cost.

    Il richiamo ai principi di bilancio non esclude una normativa specifica e limitata che attribuisca benefici economici agli ex dipendenti delle forze dell'ordine; nel caso concreto non è ravvisata violazione costituzionale.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e la sua inosservanza non comporta la perdita del beneficio dei sei scatti stipendiali.
  • Per i crediti relativi alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, la prescrizione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; la diffida e messa in mora è idonea a interrompere la prescrizione.
  • L'estensione del beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi non viola gli artt. 3 e 81 Cost., in quanto trova fondamento in una disciplina normativa specifica e non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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