Cassazione Penale, Sentenza n. 31515/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge e la mancata motivazione per l'omessa pronuncia sulla richiesta di beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa aveva formulato tale richiesta con memoria difensiva e ne aveva fatto cenno nelle conclusioni; il giudice di rinvio, pur avendo rideterminato la pena (10 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 3.000 di multa), nel corpo della decisione non si è confrontato con la richiesta né ha motivato l'esclusione del beneficio, configurando un'omissione di pronuncia. Si richiamava altresì l'applicazione, ai fini dell'obbligo di pronuncia, dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. La decisione della Cassazione è del 19 aprile 2023. Restano validi gli altri profili della sentenza di rinvio (la rideterminazione della pena è stata lasciata intatta, salvo la valutazione nuova della sospensione condizionale).
Norme richiamate
art.597 comma 5 cod.proc.pen.
Ai sensi dell'art. 597 comma 5, il giudice di rinvio è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di beneficio avanzata dalla difesa e può procedere anche d'ufficio; la mancata valutazione nella motivazione integra omissione di pronuncia correggibile in cassazione con annullamento parziale e rinvio.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
sez.2, n.46981 del 12/10/2016 (Grigoroi, Rv.268402); sez.4, n.3746 del 21/01/2020 (Marrocu Rv.278285); rv 282562
La giurisprudenza citata consolida il principio che l'omissione di pronuncia su richieste istruttorie o su benefici rilevanti costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Se la difesa chiede la sospensione condizionale della pena con memoria o nelle conclusioni, il giudice è obbligato a pronunciarsi esplicitamente e a motivare la concessione o il diniego; l'omissione è vizio rilevabile in cassazione.
- Il giudice di rinvio, anche se investito solo di alcune questioni a seguito di annullamento di legittimità, mantiene l'obbligo di esaminare e decidere sulle istanze rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio, e può farlo d'ufficio quando la norma lo prevede.
- In presenza di omissione di pronuncia sul beneficio della sospensione condizionale, la Cassazione annulla limitatamente a tale profilo e rinvia per nuovo giudizio: il nuovo giudice dovrà valutare le condizioni legittimanti e motivare la decisione.
- Per la difesa: formulare chiaramente e ripetutamente la richiesta di benefici (memoria, conclusioni) e registrare nel processo l'avvenuta sollecitazione, così da poter impugnare efficacemente eventuali omissioni; per il giudice: menzionare la richiesta nel dispositivo e motivarne l'accoglimento o il rigetto.
- Il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio è una conseguenza tipica quando la Cassazione accerta omissioni circoscritte alla motivazione senza investire l'intero impianto sanzionatorio.
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