Ordinanza n. 1825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1010 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 1010/2026, di accoglimento parziale della domanda cautelare relativa alla rimozione del dehors e alla rivalutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva accolto solo parzialmente la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la rimozione di un dehors mentre è pendente la rivalutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione. L'appellante ha dedotto, in sostanza, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla rimozione della struttura. Il testo non indica ulteriori specifici vizi di legittimità o motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi indicati in motivazione. Il fumus non è analizzato in modo espresso; la decisione si fonda sulla sommaria delibazione della sussistenza del periculum in mora, individuato nel pregiudizio grave e irreparabile conseguente alla rimozione del dehors durante la rivalutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione. La tutela è subordinata al rispetto della prescritta distanza di sicurezza dall'impianto di distribuzione del carburante. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la rimozione di un dehors può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando intervenga durante la rivalutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione relativa alla struttura.
- La tutela cautelare può essere accordata per evitare la rimozione del dehors, purché sia rispettata la prescritta distanza di sicurezza dall'impianto di distribuzione del carburante.
- La ponderazione cautelare degli interessi contrapposti può condurre alla riforma parziale dell'ordinanza di primo grado quando il pregiudizio derivante dalla rimozione della struttura prevalga, nelle more della rivalutazione dell'istanza autorizzatoria, sulle esigenze amministrative contrapposte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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