Cassazione Penale, Sentenza n. 07447/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione ai danni di persone anziane o in condizioni di minorata difesa. La difesa ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando l'assenza dei requisiti per la custodia cautelare, la mancata valutazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e la presunta discrepanza tra quanto affermato dal Tribunale e le risultanze investigative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una diversa valutazione delle emergenze investigative riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la congruità e la logicità della motivazione del Tribunale di Milano, che aveva ricostruito un ruolo centrale dell'indagata nell'organizzazione (intestazione e disponibilità delle autovetture usate per i furti, accesso al garage, custodia dei telefoni degli autori per simulare la loro presenza domiciliare, presenza presso il box durante le attività preparatorie, contatti con un ricettatore per la monetizzazione dei proventi) e aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari (rischio concreto e attuale di reiterazione, fuga e inquinamento probatorio, disponibilità economiche illecite, non stanzialità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplinante l'appello in materia cautelare promosso dal Pubblico Ministero
Richiamato quale norma procedurale che ha consentito l'impugnazione in sede di riesame e alla base dell'iter che ha portato alla misura cautelare confermata
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
il comma 1-bis richiama gli artt. 192 commi 3 e 4 ma non il comma 2
La Corte evidenzia che per l'adozione della misura cautelare è sufficiente un quadro di qualificata probabilità (gravi indizi) meno stringente rispetto ai requisiti probatori richiesti per la condanna; il richiamo normativo limita l'applicabilità del criterio di precisione e concordanza previsto dall'art.192 comma 2
Distinzione tra il grado di rigorosità probatoria richiesto per il giudizio di merito (art.192 comma 2) e quello sufficiente per le esigenze cautelari (commi 3 e 4); la Corte sottolinea che il giudice delle misure non è vincolato agli stessi criteri di precisione del giudizio di condanna
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria
Norma richiamata per gli adempimenti formali successivi alla decisione
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la Cassazione deve verificare se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto
Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
Principio richiamato sulla limitazione del sindacato di legittimità alle sole carenze di motivazione e sull'impossibilità per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare i fatti e a rivedere la valutazione del materiale probatorio già operata dal giudice di merito; può censurare la motivazione solo se manca di ragioni giuridicamente significative o è manifestamente illogica all'esame del testo del provvedimento impugnato.
- Per l'adozione della custodia cautelare è sufficiente la presenza di gravi indizi che consentano un giudizio di qualificata probabilità, standard meno stringente rispetto a quello richiesto per la condanna definitiva (non è necessario che gli indizi siano precisi e concordanti come richiesto dall'art.192 comma 2 per il giudizio di merito).
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, fuga, inquinamento probatorio) devono essere spiegate con motivazione congrua e riferite a elementi specifici del caso (es. ruolo nell'organizzazione, disponibilità economiche illecite, non stanzialità, capacità di occultare prove).
- Le censure che si risolvono in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione; per ottenere accoglimento occorre dimostrare carenze formali o logiche della motivazione del giudice di merito.
- Nel contestare una misura cautelare è utile, oltre a contestare l'esistenza dei gravi indizi, evidenziare l'assenza di un'esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento impugnato.
- La scelta tra misure alternative (es. arresti domiciliari) e custodia cautelare deve essere motivata rispetto ai principi di adeguatezza e proporzionalità; tuttavia la Cassazione valuta la correttezza della motivazione sul punto e non riesamina i presupposti fattuali se adeguatamente argomentati dal giudice di merito.
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