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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34635/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del 24/09/2018 (reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. e violazione degli artt. 24 co.2, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il termine di 30 giorni per proporre la rescissione dovesse decorrere dalla effettiva conoscenza della sentenza e degli atti significativi del processo e non dalla mera richiesta di copia della sentenza, richiesta che peraltro non era stata evasa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in primo luogo l'assenza della procura speciale autenticata rilasciata dal ricorrente al difensore, requisito imprescindibile ex art. 629-bis c.p.p. e art. 583 co.3 c.p.p., che già determina l'inammissibilità. Ha confermato inoltre la tardività dell'istanza: il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (nella specie coincidente con la data della formale richiesta di copia della sentenza, 9/10/2020), non dal momento in cui materialmente gli sono stati consegnati gli atti; la domanda è stata presentata il 27/04/2021, oltre il termine. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez.4, n.36560/2021). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ritenendosi però la condotta riconducibile a colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Stabilisce i requisiti formali per la proposta della richiesta di rescissione del giudicato: deve essere presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale autenticata entro 30 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento; la mancata procura speciale rende inammissibile l'istanza.

  • art. 583 co. 3 c.p.p.

    Regola le forme dell'autenticazione della procura speciale, richiamata come requisito imprescindibile per la validità dell'istanza di rescissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese di giudizio per il ricorrente, norma applicata per addebitare le spese del procedimento al ricorrente dichiarato inammissibile.

  • art. 10 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui Zanini era stato condannato; il procedimento di rescissione riguardava la sentenza di condanna irrogata ai sensi di questa norma.

  • artt. 24 co.2, 111 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in chiave di garanzie difensive e di effettività dei rimedi; tuttavia la Corte non ha ritenuto che la contestazione costituzionale possa sovvertire l'interpretazione secondo cui il termine decorre dalla conoscenza del procedimento (ossia anche da una formale richiesta di copia).

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro di giudizio sulla tempestività e sull'effettività del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto incongrua la doglianza rispetto alla decorrenza del termine stabilita dalla giurisprudenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riguardo alla valutazione della colpevolezza o meno del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto di applicare una riduzione equitativa (versamento di euro 3.000) non ravvisando grave colpa.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021

    Precedente interpretativo richiamato dalla Corte: il termine di 30 giorni per la rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, potendo la formale richiesta di copia della sentenza costituire la prova di tale conoscenza.

Massime di principio

  • Per proporre l'istanza di rescissione del giudicato è indispensabile la procura speciale autenticata al difensore; senza di essa l'istanza è inammissibile.
  • Il termine di 30 giorni per presentare la richiesta di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento che ha dato luogo alla pronuncia, e la formale richiesta di copia della sentenza può far presumere tale conoscenza.
  • La mera mancata evasione di una richiesta di copia non sospende automaticamente il decorso del termine: chi vuole tutelare il proprio diritto deve agire tempestivamente e fornire prova della data in cui ha avuto conoscenza del procedimento.
  • Le eccezioni di incostituzionalità o di violazione della CEDU vanno prospettate con argomentazioni tali da mostrare in che modo l'interpretazione normativa lesiva delle garanzie difensive abbia determinato un pregiudizio concreto; tuttavia la giurisprudenza di legittimità tende a confermare la decorrenza del termine dalla conoscenza del procedimento.
  • È buona pratica conservare e documentare tutte le istanze (es. richiesta di copia della sentenza) e le risposte per attestare la data di conoscenza del procedimento in caso di futuri rimedi.
  • In presenza di termini stringenti e requisiti formali, prima di proporre rimedi straordinari è opportuno verificare tutti i presupposti di ammissibilità (procura speciale, termini) per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni economiche.

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