Cassazione Penale, Sentenza n. 13109/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moreno era stato condannato dal Tribunale di Treviso per non avere osservato le prescrizioni imposte dal provvedimento del Questore del 14/06/2021 durante una manifestazione del 19/06/2021: in particolare gli si imputava di non aver avvisato i partecipanti del divieto di assembramento e dell'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di non aver indossato la mascherina. In appello/ricorso per cassazione il ricorrente contestava la responsabilità (spazi idonei, esenzione sanitaria per sè, comunicazione via passaparola, ruolo limitato a divulgare le prescrizioni e non di farle rispettare), la legittimità del provvedimento del Questore (Regione in "zona bianca" e quindi obbligo di mascherina all'aperto cessato salvo mancato distanziamento), la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte ha ritenuto che le violazioni delle misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza sanitaria, come quelle richiamate nel provvedimento del Questore (che si riferiva ai decreti legge e ai DPCM), sono ricomprese nell'ambito dell'art.4, comma 1, del d.l. 25/03/2020 n.19 che ha depenalizzato tali condotte trasformandole in illecito amministrativo sanzionato con sanzione pecuniaria (e ha escluso l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali dell'art.650 c.p.). Conseguentemente la condotta contestata non integra reato e la condanna penale è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19
"salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo"
La Corte ha interpretato questa norma come deposizione della rilevanza penale delle violazioni delle misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza Covid-19: tali violazioni sono divenute illecito amministrativo sanzionato con multa (e non contravvenzione penale ai sensi dell'art.650 c.p.).
art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (richiamato)
Norma originaria che aveva qualificato come reato, ai sensi dell'art.650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento; successivamente sostituita e superata dall'art.4 del d.l. n.19/2020, per cui la precedente qualificazione penale non opera più.
Secondo la giurisprudenza richiamata e la decisione, l'art.650 c.p. si applica in via sussidiaria solo quando la condotta riguarda la violazione di provvedimenti adottati per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene in assenza di una disciplina normativa specifica; non può essere usato per punire condotte che la normativa emergenziale ha espressamente trasformato in illecito amministrativo.
art. 2 (commi 1 e 2) e disposizioni sui decreti del Presidente del Consiglio
La Corte ha richiamato il fatto che i provvedimenti del Questore si inserivano nel quadro dei decreti-legge e dei DPCM adottati ai sensi dell'art.2 (decreti del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della salute), perciò le prescrizioni contestate rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art.4 d.l. n.19/2020.
art. 131-bis cod. pen. (richiamato dalla difesa)
La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. è stata invocata dalla difesa ma la Corte non ha potuto valutarla materialmente in quanto ha ritenuto che non sussistesse il presupposto della punibilità: se il fatto non è reato per legge, la causa di non punibilità del codice penale non trova applicazione.
Massime di principio
- Le violazioni delle misure di contenimento del Covid-19 adottate mediante decreti-legge e DPCM nell'ambito dello stato di emergenza sono di norma illeciti amministrativi (sanzione pecuniaria) e non reati penali a seguito della riforma 2020 (art.4 d.l. n.19/2020).
- L'art.650 c.p. non può essere utilizzato per penalizzare condotte che siano disciplinate da una sanzione amministrativa specifica adottata in attuazione di norme emergenziali: l'applicazione dell'art.650 è soltanto sussidiaria.
- In un procedimento penale per presunta violazione di prescrizioni emergenziali, una linea difensiva efficace è contestare l'idoneità della qualificazione penale della condotta (verificare se la norma invocata è stata depenalizzata) e dimostrare il rispetto delle prescrizioni o la mancanza della soggettività della condotta (ruolo limitato dell'organizzatore, esenzioni mediche, modalità di comunicazione).
- Se il provvedimento amministrativo locale (es. ordinanza del Questore) si fonda su decreti nazionali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.4 d.l. n.19/2020, la contestazione penalistica è fragile e il rimedio più diretto è la difesa contro la sanzione amministrativa o l'impugnazione dell'atto amministrativo.
- La presenza di una "zona bianca" o di disposizioni regionali che attenuano obblighi sanitari richiede verifica puntuale della correlazione temporale e territoriale con il provvedimento impugnato: la cessazione di alcuni obblighi a livello regionale non annulla automaticamente la rilevanza amministrativa di violazioni in presenza di provvedimenti richiamati dalle fonti nazionali.
- Le cause di non punibilità e le attenuanti del codice penale non possono essere valorizzate quando il fatto non è previsto come reato dalla legge; in tal caso la controversia va rimessa alla sfera amministrativa.
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