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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09340/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della banca, cassato la sentenza della CTR dell'Umbria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso proposto contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità, rilevando la mancanza di un orientamento consolidato sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di una somma versata a titolo di tassa sui contratti di borsa. La banca, originariamente autorizzata al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, aveva comunicato la rinuncia all'autorizzazione e presentato la dichiarazione consuntiva per la chiusura del rapporto, indicando un'eccedenza d'imposta. L'Amministrazione aveva poi liquidato definitivamente il dovuto riconoscendo l'eccedenza, ma aveva respinto l'istanza di rimborso ritenendola tardiva perché proposta oltre tre anni dal pagamento effettuato da una banca incorporata. La società ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla tassa sui contratti di borsa e sul rimborso delle imposte pagate in modo virtuale, sostenendo che il termine triennale di decadenza non dovesse decorrere dal pagamento originario, bensì dalla liquidazione definitiva o dalla denuncia/chiusura dell'autorizzazione, momento in cui il credito diventa certo, liquido ed esigibile.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    È richiamato per la natura della tassa sui contratti di borsa come tributo sostitutivo delle imposte di registro e bollo.

  • art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Il termine triennale di decadenza per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale decorre dal giorno del pagamento, ma la Corte ritiene che, nel caso di chiusura dell'autorizzazione e liquidazione definitiva, il credito al rimborso diventi esigibile solo dopo tale liquidazione.

  • art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    La dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione al pagamento virtuale e la dichiarazione consuntiva hanno funzione ricognitiva e servono a consentire la liquidazione definitiva dell'imposta; non equivalgono a una domanda di rimborso.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

  • art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278

    Serve a definire l'ambito applicativo della tassa speciale sui contratti di borsa, nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 2, comma 5, d.m. 7 dicembre 1960

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella motivazione finale.

  • art. 3, comma 2, d.m. 7 dicembre 1960

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella motivazione finale.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari in cui il pagamento avvenga in modo virtuale e sia prevista una procedura di chiusura dell'autorizzazione, la dichiarazione consuntiva ha funzione meramente ricognitiva e non vale, di per sé, come istanza di rimborso.
  • Il termine di decadenza per chiedere la restituzione dell'eccedenza non può essere fatto decorrere in modo meccanico dal pagamento originario quando il credito del contribuente diviene certo, liquido ed esigibile solo dopo la liquidazione definitiva dell'Amministrazione finanziaria.
  • Se la disciplina speciale del tributo rinvia, per il meccanismo di versamento e restituzione, alle regole del bollo virtuale, trova applicazione anche la logica che il rimborso presuppone la previa liquidazione definitiva del saldo da parte dell'ufficio.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base dei soli fatti già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo la domanda originaria.
  • In mancanza di un orientamento di legittimità consolidato sulla questione, può disporsi la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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