Cassazione Penale, Sentenza n. 14990/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura sull'applicazione dell'art. 21-ter d.lgs. n. 74/2000 alla confisca per equivalente: Lenta sosteneva che la confisca per equivalente abbia natura sanzionatoria e dunque debba essere oggetto del meccanismo compensativo previsto dall'art. 21-ter (ossia che si debba tener conto delle sanzioni amministrative già irrogate), mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che, nel caso concreto, la confisca dovesse considerarsi non soggetta a tale temperamento essendo, in sostanza, configurabile come confisca diretta o comunque avente natura prevalentemente recuperatoria; (2) censura relativa al mancato impiego obbligatorio del criterio di conversione previsto dall'art. 135 c.p. per ragguagliare le sanzioni pecuniarie amministrative già irrogate e scomputarle dalla pena detentiva: il ricorrente sosteneva che il criterio di conversione (ogni giorno di pena detentiva equivale a €250) dovesse essere applicato come regola di legalità per evitare il bis in idem sostanziale, mentre la Corte di appello aveva esercitato una valutazione discrezionale, non applicando rigidamente l'art. 135 c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato il percorso logico-giuridico della Corte di appello: ha ritenuto che, alla luce del regime di "trasparenza fiscale" della società coinvolta e della documentazione, il profitto dell'evasione si sia trasferito direttamente al Lenta, sicché la misura ablativa disposta in sede penale (confisca per un importo pari a € 253.775,94 ovvero, in mancanza, confisca per equivalente di beni nella disponibilità dell'imputato) assume natura di confisca diretta e, come tale, svolge funzione essenzialmente recuperatoria; per tale ragione l'art. 21-ter d.lgs. n. 74/2000 non era applicabile per temperare la confisca nel caso di specie. Quanto al secondo motivo la Corte ha stabilito che l'art. 21-ter impone al giudice penale di "tenere conto" delle sanzioni amministrative già irrogate, ma non prescrive un criterio vincolante di conversione quale l'art. 135 c.p.; l'uso del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. è legittimo ma non obbligatorio. La decisione di merito è stata ritenuta non manifestamente irragionevole; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 21-ter
"tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva"
La Corte ha ritenuto che l'art. 21-ter imponga al giudice penale di "tenere conto" delle sanzioni amministrative già irrogate, ma non impone un meccanismo obbligatorio e matematico di conversione delle sanzioni amministrative in pena detentiva; inoltre, non è applicabile quando la misura ablativa disposta in sede penale ha natura di confisca diretta e svolge funzione sostanzialmente recuperatoria.
Norma cui è ricondotta la fattispecie più grave contestata (emissione di fattura per operazione inesistente). La Corte ha trattato tale reato come il più grave tra quelli contestati nel dosaggio della pena.
Riguarda l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione; contestata e valutata ai fini della determinazione della pena complessiva e degli aumenti per continuazione.
Riguarda l'omissione di elementi attivi (sottodichiarazione dei ricavi); contestata e valutata ai fini della determinazione della pena complessiva.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Norma che disciplina la confisca per equivalente nel contesto tributario; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua caratteri differenti (funzione recuperatoria ma anche possibile funzione sanzionatoria) della confisca per equivalente a seconda dei casi.
Prevede il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (es. ogni giorno di pena detentiva ragguagliabile a €250). La Corte ha affermato che il ricorso a tale criterio è legittimo per il giudice ma non obbligatorio ai fini dello scomputo di sanzioni amministrative già irrogate; resta una scelta discrezionale del giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta irragionevolezza.
Riferito nel ricorso in relazione al tema del dosaggio della pena e degli strumenti di calcolo; la Corte non ha ritenuto violati i criteri legali di determinazione della pena stabiliti dalla normativa di rango primario.
Massime di principio
- Quando esistono sanzioni amministrative già irrogate per lo stesso fatto, il giudice penale è obbligato a "tenere conto" di dette sanzioni ai sensi dell'art. 21-ter d.lgs. n. 74/2000, ma la norma non impone uno specifico metodo di conversione: il giudice mantiene un margine di discrezionalità motivata nella determinazione della pena.
- L'art. 135 c.p. (criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva) può essere utilizzato dal giudice penale per scomputare sanzioni amministrative già irrogate e garantire coerenza sanzionatoria, ma non è vincolante: la sua applicazione è facoltativa e richiede motivazione quando non adottata.
- La distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente è cruciale: se l'ablazione incide direttamente sul profitto del reato (confisca diretta), la misura ha prevalente funzione recuperatoria e non rientra nel meccanismo mitigatorio dell'art. 21-ter; se invece la confisca per equivalente colpisce beni non derivati direttamente dal reato e assume funzione punitiva, la valutazione sulla sua compatibilità con art. 21-ter va fatta caso per caso.
- Quando il profitto dell'illecito è effettivamente trasferito all'individuo (es. per effetto di regimi di trasparenza fiscale), le sanzioni amministrative irrogate alle società possono concorrere nell'ambito del giudizio penale sull'individuo in modo tale da rendere la confisca penale «diretta» nei confronti della persona fisica.
- Il potere del giudice di merito di non applicare meccanismi numerici di conversione è ammissibile se la decisione è adeguatamente motivata e non manifesta irragionevole: la Corte di legittimità sindaca solo i casi che eccedono i limiti normativi o mostrino evidente arbitrarietà.
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