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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33040/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Paola (9/01/2023) che aveva applicato ad Aieta la misura del divieto di dimora in Calabria per reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi A-D-E-F-G) e per truffa e falso (capi E1 e 2). Il ricorso denuncia errata applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione del Tribunale: in particolare il PM contesta la valutazione sulla mancanza di autonoma analisi degli elementi indiziari da parte del GIP, la presunta scorretta utilizzazione delle intercettazioni, la valutazione dell'utilità e del rapporto sinallagmatico con i presunti beneficiari, e le questioni di competenza per territorio relative ai coindagati.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati, confermando la decisione del Tribunale di Catanzaro. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta l'analisi del Tribunale secondo cui l'ordinanza del GIP era affetta da carenza motivazionale non superabile: il GIP aveva largamente riportato la richiesta della pubblica accusa senza svolgere un'effettiva e autonoma valutazione critica degli elementi probatori (in particolare del contenuto delle intercettazioni, del rapporto sinallagmatico e della concludenza rispetto agli atti discrezionali di alta amministrazione). Per i reati complessi contestati (corruzione, truffa e falso) il Tribunale aveva adeguatamente richiesto un'operazione selettiva e un'analisi combinata delle risultanze indiziarie; l'annullamento dell'ordinanza cautelare originaria è pertanto stato ritenuto legittimo e viene confermato.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c) e richiamo al comma 1, lett. c) nella veste risultante dalla legge 16 aprile 2015, n. 47

    La norma impone l'obbligo di motivazione con autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; il rinvio per relationem è ammesso solo se il giudice svolge un effettivo vaglio degli elementi decisivi per ciascuna contestazione

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    modifica dell'art. 292 cod. proc. pen.

    La riforma ha ribadito e chiarito il principio dell'autonomia valutativa del giudice nelle ordinanze cautelari, rendendo insufficiente una mera riproduzione della richiesta del PM

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 (Tinnirello); Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    La giurisprudenza stabilisce i limiti e i criteri del 'motivo per relationem': è legittimo il rinvio ma il provvedimento deve dimostrare la presa di cognizione sostanziale e svolgere un'analisi selettiva degli elementi decisivi

Massime di principio

  • Per le misure cautelari il giudice deve svolgere una valutazione autonoma e specifica dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; il semplice 'copia-e-incolla' della richiesta del PM non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero deve essere motivato in modo specifico: censure generiche sulla motivazione del giudice sono dichiarate inammissibili.
  • Nel caso di reati complessi (es. corruzione, truffa, falso) è richiesta un'analisi combinata delle prove (intercettazioni, atti acquisiti, messaggi) e la ricostruzione del rapporto sinallagmatico o dell'accordo illecito ove rilevante.
  • Il riferimento per relationem ad atti e richieste è ammesso solo se il giudice dimostra di aver esercitato un vaglio effettivo e motivato degli elementi decisivi per ciascun capo di imputazione e per ciascuna posizione.
  • Quando gli atti amministrativi sono di natura discrezionale o politica, il giudice deve esplicitare perché e come le condotte contestate superano la sfera dell'esercizio legittimo della discrezionalità e si traducano in responsabilità penale.
  • Il tribunale del riesame ha il potere di integrare motivazioni insufficienti solo fino a un certo limite; se la motivazione è mancante o apparente per legge il provvedimento impositivo deve essere annullato.

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