Cassazione Civile, Sentenza n. 14015/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava intimazione e cartella di pagamento relative a tributi 2005 per violazione dell'art. 20 della L. 44/1999 (normativa di tutela per vittime di usura/estorsione), deducendo: applicazione errata delle proroghe dei termini/effetto sospensivo previste dall'art. 20, inesistenza/irregolarità della notifica della cartella, illegittima irrogazione delle sanzioni (art. 20, comma 7-ter) e calcolo errato di interessi e aggi di riscossione. In Cassazione i motivi puntavano su: nullità per difetto di motivazione della sentenza di appello; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 per avere la CTR ritenuto legittimi cartella e intimazione nonostante le proroghe concessesi (periodo 2006-2016) che avrebbero dovuto rendere inesigibili i tributi e precludere sanzioni; illegittimità delle sanzioni per inerzia autorizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione: ha respinto il primo motivo (assenza di motivazione) e ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che la CTR non abbia verificato correttamente se la cartella e l'intimazione di pagamento riguardassero tributi inesigibili per effetto delle proroghe previste dall'art. 20 L. 44/1999 (meccanismo operativo della proroga triennale degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, con effetto retroattivo). Ha enunciato il principio secondo cui i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 incidono sul processo di cognizione mentre il comma 4 sul processo esecutivo, e ha chiarito gli effetti della misura (annullamento/inamissibilità del ruolo se il tributo ricade nella proroga; inapplicabilità di sanzioni e interessi nel periodo di sospensione; diritto al rimborso se il tributo è stato comunque pagato). Il terzo motivo è assorbito. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per nuovo esame e determinazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 23 febbraio 1999, n. 44 - art. 20
A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione ... i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La Corte interpreta la proroga di cui al comma 2 come avente efficacia retroattiva sui tributi la cui scadenza ricadeva nel periodo coperto dalla proroga; la proroga incide sul processo di cognizione (quindi anche sul giudizio tributario) e può rendere inesigibili tributi, sanzioni e interessi maturati nel periodo di sospensione
Legge 21 febbraio 2012, n. 3 - art. 2 (modifica art. 20 L. 44/1999)
le sospensioni dei termini ... hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini ...
La modifica ha previsto che il provvedimento del procuratore è atto che rende operativa la sospensione/proroga; tale provvedimento, se trasmesso alla giurisdizione competente, vincola l'ambito penale e incide anche sul processo civile/tributario nella misura e nei limiti indicati dalla Corte
Legge 23 febbraio 1999, n. 44 - art. 3 (definizione evento lesivo)
soggetti ... che subiscano: un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno ... in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive ...
L'evento lesivo è il riferimento per il computo del termine di un anno e per l'individuazione dell'ambito temporale della proroga; la sua riconducibilità è elemento fattuale da valutare per accedere al beneficio
Ordinanza Corte costituzionale n. 296/2013 e sentenza n. 192/2014
La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente compatibile il meccanismo che vede il pubblico ministero adottare un provvedimento favorevole alla sospensione; la giurisprudenza costituzionale ammette interferenze temporanee del P.M. purché non decisorie sul merito del diritto civile
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza n. 30008/2019 e n. 21854/2017 richiamate)
Le Sezioni Unite hanno delineato che il provvedimento del P.M. va trasmesso al giudice dell'esecuzione e che le sospensioni/proroghe di cui all'art. 20 possono incidere, a seconda dei commi, sul processo esecutivo o sul processo di cognizione; inoltre hanno chiarito i limiti di sindacabilità del provvedimento del P.M. da parte del giudice civile
Massime di principio
- Verificare se il contribuente ha richiesto (o è destinatario di richiesta in suo interesse) l'elargizione o il mutuo senza interessi previsti dalla L. 44/1999: è condizione necessaria per l'accesso alle proroghe/sospensioni
- Individuare la data dell'evento lesivo e calcolare quali adempimenti fiscali ricadono entro un anno da tale evento: tali scadenze sono prorogate per 3 anni se sussistono le condizioni
- Se una cartella di pagamento o un ruolo riguarda tributi la cui scadenza è stata prorogata, il ruolo può diventare privo di titolo e le sanzioni e gli interessi maturati nel periodo di proroga non sono dovuti; ciò apre diritto a sgravio o rimborso
- Distinguere sempre tra atti impositivi (atti che determinano il tributo) e atti esecutivi: le sospensioni dei commi 1-3 incidono sul processo di cognizione (quindi anche sulle controversie tributarie), mentre il comma 4 incide sulle procedure esecutive
- Il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica attiva la sospensione/proroga e, se trasmesso, vincola la valutazione penale; il giudice civile/tributario deve però verificare la riconducibilità del provvedimento all'art. 20 e la sua efficacia rispetto ai singoli atti
- Se il tributo è stato pagato durante il periodo di proroga, il contribuente ha diritto al rimborso di sanzioni/interessi indebitamente riscossi; se non ancora iscritto a ruolo, l'ufficio non può applicare sanzioni/interessi relativi al periodo di proroga
- In giudizio produrre tutta la documentazione probatoria delle comunicazioni prefettizie/provvedimenti del P.M. e delle istanze di elargizione; la verifica del diritto alla proroga è comunque valutazione di merito che può comportare la cassazione e rinvio se il giudice non l'ha effettuata
- Nel formulare difesa amministrativa o giudiziale, specificare e collegare temporalmente gli eventi lesivi, le richieste di beneficio e le date delle scadenze tributarie per ottenere applicazione automatica della proroga e l'esclusione di sanzioni
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