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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice di pace di Catania aveva assolto MD Selim ritenendo che l'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998 fosse incompatibile con la direttiva UE 2008/115 sulla base di pronunce della Corte di giustizia (El Dridi, Sagor), in particolare perché il sistema sanzionatorio italiano consentirebbe sostituzioni della pena che ritarderebbero i rimpatri. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che tale disapplicazione era errata: dopo il d.l. 23 giugno 2011 n. 89 (e relativa conversione) la disciplina sanzionatoria era mutata, le misure pecuniarie non ostano alla procedura di rimpatrio e la legge consente la sostituzione della sanzione pecuniaria con l'espulsione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica. La Corte ha precisato che l'art. 10-bis TU.IMM. non è incompatibile con la direttiva rimpatri alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (Sagor, Mbaye ecc.) e della disciplina riformata dal d.l. 89/2011; ha inoltre affermato che la pena pecuniaria sostituibile con l'espulsione non impedisce l'adozione e l'esecuzione delle misure di rimpatrio, fermo restando che la sostituzione con l'espulsione può essere esclusa quando emergano specifici motivi (rischio concreto di fuga o possibilità di esecuzione immediata con assenza di cause ostative).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 10-bis

    La Cassazione conferma che la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale disciplinata dall'art. 10-bis non è, di per sé, incompatibile con la direttiva rimpatri dopo le modifiche legislative e può essere applicata.

  • Direttiva UE 2008/115 (direttiva rimpatri)

    La direttiva regola procedure e garanzie per i rimpatri ma non vieta che uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare come reato né che preveda sanzioni penali, purché l'adozione e l'esecuzione delle misure di rimpatrio restino possibili e siano rispettate le condizioni della direttiva.

  • d.l. 23 giugno 2011 n. 89 (convertito con L. 2 agosto 2011 n. 129)

    d.l. n. 89/2011, conversione L. n. 129/2011

    Ha sostituito le sanzioni detentive con sanzioni pecuniarie in alcune fattispecie del TU.IMM.; secondo la Cassazione ciò ha superato le criticità rilevate in precedenza dalla Corte di giustizia rispetto alla disciplina previgente.

  • art. 16 TU.IMM. (commi 1 e 1-bis) e art. 13 comma 4 TU.IMM.

    art. 16, commi 1 e 1-bis; art. 13, comma 4

    Prevedono la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione (eseguita dal questore, anche con accompagnamento alla frontiera), soluzione che impedisce il contrasto con la direttiva se le condizioni previste sono rispettate.

  • Corte di giustizia UE - sentenza El Dridi (28 aprile 2011)

    Ha rilevato una incompatibilità della disciplina italiana previgente (con pene detentive) con la direttiva; la Cassazione osserva che la successiva riforma nazionale ha modificato la disciplina oggetto della pronuncia.

  • Corte di giustizia UE - sentenza Sagor (6 dicembre 2012)

    Ha chiarito che la pendenza di un'azione penale non impedisce l'adozione o l'esecuzione di misure di rimpatrio e che l'applicazione di un'ammenda non ostacola di per sé la procedura di rimpatrio.

  • Corte di giustizia UE - ordinanza Mbaye (21 marzo 2013)

    Conferma il principio secondo cui rimpatrio e procedure penali possono coesistere senza che la seconda ostacoli l'esecuzione del rimpatrio.

Massime di principio

  • La direttiva rimpatri non impedisce a uno Stato membro di qualificare il soggiorno irregolare come reato; occorre valutare la compatibilità concreta della disciplina nazionale con le garanzie della direttiva.
  • Dopo le modifiche legislative (d.l. 89/2011) la sostituzione delle pene detentive con sanzioni pecuniarie ha ridotto gli profili di incompatibilità evidenziati dalla Corte di giustizia rispetto alla disciplina previgente.
  • La mera pendenza di un procedimento penale o l'applicazione di un'ammenda non ostano, di per sé, all'adozione o all'esecuzione di provvedimenti di rimpatrio; giudici e autorità devono tuttavia rispettare le condizioni e le garanzie previste dalla direttiva.
  • La sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione è ammessa, ma il giudice deve valutare, caso per caso, elementi come il rischio concreto di fuga e la possibilità di esecuzione immediata; se sussistono ostacoli o rischi di fuga la sostituzione può essere esclusa.
  • Se un giudice di merito disapplica una norma per presunta incompatibilità con la direttiva, la decisione può essere annullata in sede di legittimità se la disapplicazione non è supportata dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

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