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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23543/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo rigettato il ricorso della controparte e condannato quest'ultima alle spese del giudizio di legittimità, avrebbe omesso di liquidare anche le spese sostenute per resistere a due distinti procedimenti di sospensione ex art. 373 c.p.c. promossi dalla società soccombente dinanzi alla Corte di appello di Napoli. La Corte ha verificato che la richiesta di liquidazione era stata ritualmente formulata nel controricorso solo per uno dei due sub-procedimenti, definito all'udienza del 13 dicembre 2017, mentre per l'altro, definito all'udienza del 28 febbraio 2018, la domanda era stata proposta soltanto con memoria difensiva non notificata alla controparte, quindi senza contraddittorio rituale. Il ricorrente chiedeva quindi la correzione dell'errore materiale mediante integrazione del dispositivo con la condanna della società al pagamento delle spese dei due procedimenti.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente l'istanza di correzione: ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente nel senso di aggiungere la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal controricorrente per il procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 13.12.2017, liquidandole in Euro 1.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ha invece dichiarato inammissibile l'istanza limitatamente al procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 28.2.2018, perché per quella voce non risultava ritualmente instaurato il contraddittorio. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 373 c.p.c.

    La liquidazione delle spese del procedimento di sospensione spetta alla Corte di cassazione per la natura incidentale del giudizio; la domanda di spese può essere oggetto di correzione se omessa nel dispositivo.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato come base dei procedimenti di sospensione promossi dinanzi alla Corte di appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la fissazione e trattazione camerale del procedimento.

  • artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c.

    La richiesta proposta con memoria non notificata alla controparte è inammissibile se il contraddittorio non risulta ritualmente instaurato.

Massime di principio

  • L'omessa liquidazione delle spese di un procedimento incidentale può integrare un mero errore materiale correggibile, quando la domanda sia stata ritualmente proposta e il contraddittorio sia stato rispettato.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la domanda di integrazione delle spese è esaminabile solo se notificata alla controparte o comunque assistita da un contraddittorio rituale; in difetto, è inammissibile.
  • La liquidazione delle spese relative a un procedimento incidentale di sospensione ex art. 373 c.p.c. compete alla Corte di cassazione quando quel procedimento si inserisce in un giudizio di legittimità.
  • Una memoria difensiva non notificata non è idonea, da sola, a introdurre validamente una richiesta suscettibile di incidere sulle spese, se manca il previo o contestuale rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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