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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23304/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento prefallimentare introdotto da una società creditrice nei confronti di un'altra società. In corso di procedimento, la società istante ha dichiarato la desistenza dall'istanza di fallimento. Il tribunale ha preso atto della desistenza e ha dichiarato estinto il procedimento, senza statuire sulle spese né sulla domanda di responsabilità aggravata proposta dalla società evocata. Quest'ultima ha quindi proposto reclamo per ottenere la regolazione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c.; la corte d'appello ha posto le spese del procedimento a carico della società istante desistente, ma ha respinto la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che tale condanna presupponesse un giudizio definito con sentenza e non fosse adottabile nel procedimento fallimentare concluso con decreto. In cassazione, la società destinataria della domanda di fallimento ha censurato la mancata condanna ex art. 96 c.p.c.; la società istante ha a sua volta contestato la statuizione sulle spese, sostenendo che non vi fosse stata una vera soccombenza perché il tribunale aveva solo preso atto della desistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassando il decreto impugnato con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che la desistenza dall'istanza di fallimento, quando non accompagnata dalla dichiarazione di estinzione del credito azionato, equivale a rinuncia alla domanda e comporta l'estinzione dell'azione; il giudice deve dunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e può altresì, ove ne ricorrano i presupposti, applicare d'ufficio la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. Ha però censurato anche la statuizione della corte d'appello sulle spese, perché fondata su una ricostruzione non coerente con i principi indicati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza virtuale anche quando il procedimento si chiude per desistenza/rinuncia alla domanda

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    una somma equitativamente determinata

    il giudice può condannare anche d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso dello strumento processuale, senza necessità di domanda di parte o prova del danno, purché sussistano mala fede o colpa grave

  • art. 306, ult. comma, c.p.c.

    richiamato per analogia dalla corte d'appello in relazione alla desistenza, ma la Cassazione precisa che la desistenza dall'istanza di fallimento non si esaurisce nella disciplina della rinuncia agli atti del processo ordinario

  • art. 22 l.fall.

    il provvedimento conclusivo del procedimento prefallimentare può assumere forma di decreto; ciò non esclude la statuizione sulle spese né, se del caso, l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del procedimento prefallimentare, senza un'autonoma interpretazione specifica nel testo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma di legittimità evocata per denunciare violazione di legge

Massime di principio

  • La desistenza dall'istanza di fallimento, se non accompagnata dall'estinzione del credito azionato, integra una rinuncia alla domanda e comporta la cessazione dell'azione prefallimentare, indipendentemente dall'accettazione del debitore.
  • Nel procedimento prefallimentare il giudice, una volta venuto meno il presupposto dell'apertura della procedura per effetto della desistenza, deve comunque regolare le spese in base alla soccombenza virtuale.
  • La condanna alle spese può essere adottata anche con decreto o ordinanza che definisca il procedimento, quando il provvedimento consenta di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
  • La sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede domanda di parte né prova del danno, ma esige mala fede o colpa grave e può essere pronunciata d'ufficio anche nel procedimento prefallimentare.
  • L'abuso dello strumento processuale è sanzionabile quando l'azione risulti pretestuosa o manifestamente inconsistente alla luce del diritto vivente o della giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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