Cassazione Penale, Sentenza n. 28690/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Minute Angelo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della pronuncia del GUP di Monza, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo a) limitatamente all'anno 2014, rideterminando la pena per i restanti capi (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - capo a; emissione di fatture per operazioni inesistenti - capo b; indebita compensazione - capo c). Il ricorrente deduceva: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Perugia, per il trasferimento della sede sociale della Zenith srl e per il luogo di svolgimento delle indagini; (2) insufficienza della prova in relazione ai capi a) e c), denunciando l'assenza della prova della fittizietà delle fatture e della registrazione delle stesse e l'assenza di prova dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale: trattandosi di reati tributari di pari gravità va individuato, ai fini della competenza, il reato posto in essere per primo cronologicamente e il luogo relativo al domicilio fiscale del contribuente alla data del primo reato (sede legale a Arcore al 28/09/2015), con conseguente correttezza della competenza del Tribunale di Monza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha confermato che la Corte d'appello ha desunto la prova dell'inesistenza delle operazioni dai disconoscimenti da parte degli apparenti emittenti, dalla mancata esibizione dei documenti e da comportamenti elusivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicato per determinare la competenza territoriale quando sono contestati reati tributari con pari gravità: prevale il criterio cronologico del primo reato commesso.
I criteri di cui all'art. 18 sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario; non trovano applicazione per reati plurimi di pari gravità connessi.
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Indica il luogo del domicilio fiscale del contribuente (di regola coincidente con la sede legale) come riferimento per la competenza quando rilevante; la Corte ha utilizzato il domicilio fiscale alla data del primo reato.
Rilevanza dell'irrilevanza di eventuali circostanze attenuanti ai fini della determinazione della gravità astratta dei reati tributari; la Corte menziona l'articolo per escludere effetti sulla comparazione di gravità.
art. 2, commi 1 e 2 d.lgs. n. 74/2000
Norme citate dal ricorrente per censurare l'applicazione della legge penale, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla applicazione della legge penale; la decisione di Cassazione non ha ritenuto il rilievo efficace rispetto alla motivazione della Corte di merito.
Richiama il principio che la condanna deve fondarsi su prova che escluda il ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che tale soglia fosse raggiunta in base ai disconoscimenti degli apparenti emittenti, alla mancata esibizione dei documenti e al comportamento elusivo.
Massime di principio
- In materia di reati tributari con più contestazioni di pari gravità, la competenza territoriale si determina guardando al reato commesso per primo cronologicamente (art.16 c.p.p.), non ai criteri di cui all'art.18 del d.lgs. 74/2000 che valgono per singolo reato.
- Il luogo del domicilio fiscale del contribuente alla data del primo reato (di norma la sede legale per le persone giuridiche) è rilevante per determinare la competenza territoriale; trasferimenti successivi della sede sociale non alterano la competenza se il reato è già stato consumato.
- Per contestazioni sulla prova nei giudizi di merito, la Corte di Cassazione non entra nel merito delle valutazioni probatorie purché la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non illogica; censure generiche e prive di confronto con la motivazione sono inammissibili.
- La prova dell'inesistenza di operazioni documentate da fatture può essere desunta dai disconoscimenti formali degli apparenti emittenti, dalla mancata esibizione dei documenti e da comportamenti elusivi dell'imputato; tali elementi, se congruamente valutati, possono integrare la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla cassa delle ammende).
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale formulare motivi specifici e confrontarsi esplicitamente con i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata; principio e doglianza generici rischiano il rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità.
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