Cassazione Penale, Ordinanza n. 16846/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con atti distinti ma di contenuto identico, avverso una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. I ricorsi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133-bis c.p., lamentando il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, nel caso di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, dalla sentenza impugnata risultava che la sospensione condizionale della pena era stata espressamente rinunciata da tutti gli imputati.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e perché le censure formulate non rientrano tra quelle deducibili avverso una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro per censurare la sentenza di patteggiamento, ma la Corte non affronta il merito della doglianza perché il ricorso è comunque inammissibile.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata emessa in tale forma.
Stabilisce in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue l'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella sua determinazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Nel patteggiamento non sono deducibili censure generiche di violazione di legge o vizio di motivazione se non si traducono in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'illegalità della pena o l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
- La rinuncia espressa a un beneficio, come la sospensione condizionale della pena, impedisce di fondare su tale profilo una valida censura avverso la sentenza di patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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