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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24559/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di respingimento del diniego all'estradizione richiesta dalla Polonia per eseguire una pena residua di tre anni (residuo un anno, dieci mesi e diciassette giorni) per reati commessi nel 1995. Ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 705, comma 2, c.p.p. sostenendo che la consegna dovesse essere negata per violazione dei diritti fondamentali in Polonia, per le gravi condizioni geopolitiche e carcerarie; (2) violazione degli artt. 129 e 157 c.p.p. per aver omesso che i reati sono prescritti; (3) violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost. e principi UE per avere la Corte applicato la Convenzione europea di estradizione anziché la disciplina piu garantista del mandato di arresto europeo, impedendo che la pena fosse eseguita in Italia data la stabile residenza e i legami del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per genericita e mancanza di specificazione degli elementi critici con riferimento alla motivazione della Corte di appello; secondo motivo: manifestamente infondato perche la prescrizione, nel regime della Convenzione europea di estradizione, non ostacola le estradizioni per esecuzione penale (si valuta la situazione al momento della domanda e si applica l'art. 8, comma 1, della Convenzione di Dublino 1996); terzo motivo: privo di pregio poiche questioni analoghe erano gia state esaminate dalla Corte costituzionale che ha escluso l'introduzione, nel procedimento di estradizione, di un meccanismo che anticipi la possibilita di esecuzione della pena in Italia come previsto dal MAE; la Corte ha richiamato la competenza amministrativa/ministeriale (art. 708 c.p.p.) per valutazioni sulla esecuzione. Il ricorrente e stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 705, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma centrale sul procedimento di estradizione esecutiva; la Corte ha ritenuto che i rilievi formulati fossero troppo generici per contestare correttamente l'applicazione della norma in sede di cassazione.

  • artt. 129 e 157 cod. proc. pen.

    Riferiti dal ricorrente in ordine alla prescrizione; la Corte ha escluso che la prescrizione impedisca l'estradizione per finalita di esecuzione penale secondo la Convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza di legittimita.

  • artt. 3, 27 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per profili di tutela dei diritti fondamentali e competenza legislativa; la Corte ha ritenuto non fondato il tentativo di estendere tali principi per ottenere, nella fase giurisdizionale dell'estradizione, un meccanismo analogo al mandato di arresto europeo.

  • Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957

    Strumento internazionale regolante l'estradizione tra Stati contraenti; la Corte ha confermato l'applicabilità delle regole della Convenzione alla fattispecie e la giurisprudenza che distingue estradizioni processuali da estradizioni per esecuzione penale.

  • art. 8, comma 1, Convenzione di Dublino 1996 (ratificata con legge 21 luglio 2019, n. 66)

    Previsione per cui l'intervenuta prescrizione non e piu motivo di rifiuto della consegna; la Corte ha richiamato l'applicazione di tale disposizione anche a fatti commessi prima della modifica normativa, valutando la domanda al momento della sua presentazione.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 40

    Norma collegata alla disciplina del mandato di arresto europeo e alle sue interazioni con l'estradizione; la Corte ricorda la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso l'introduzione di un nuovo caso di rifiuto dell'estradizione ispirato al MAE nella fase giurisdizionale.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (riforma MAE)

    Riforma del mandato di arresto europeo caratterizzata da una riduzione dei casi di rifiuto obbligatorio; la Corte ha ritenuto che le modifiche non incidano sull'orientamento secondo cui la richiesta di esecuzione della pena in Italia non puo essere presentata nella fase giurisdizionale dell'estradizione.

  • art. 708 cod. proc. pen.

    Attribuisce valutazioni discrezionali al Ministro della giustizia nella fase di esecuzione della consegna; indicata dalla Corte come la sede opportuna per valutazioni di opportunita relative all'esecuzione della pena nel territorio italiano.

  • decisione-quadro 2008/909 (reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna)

    Strumento di cooperazione giudiziaria UE sul quale la Corte osserva che il meccanismo non trova applicazione nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, per ottenere l'esecuzione della pena in Italia.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: accuse generiche sulla situazione di un paese straniero o sul rispetto dei diritti umani sono inammissibili se non corredate da elementi concreti e riferimenti puntuali alla motivazione impugnata.
  • La prescrizione, nel contesto della Convenzione europea di estradizione, non costituisce automaticamente causa di rifiuto quando la domanda ha ad oggetto l'esecuzione di una pena: la valutazione si effettua al momento della domanda e si applicano le modifiche convenzionali recepite (es. Convenzione di Dublino, art. 8).
  • Le tutele e le procedure previste dal mandato di arresto europeo (MAE) non possono essere automaticamente invocate nella fase giurisdizionale di una procedura di estradizione basata sulla Convenzione europea: le richieste di esecuzione della pena in Italia, per legami personali del condannato, devono essere prospettate nella fase amministrativa (Ministero della giustizia) e non come strumento giurisdizionale alternativo.
  • Questioni relative a gravi condizioni carcerarie o rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato richiedente richiedono prova concreta e specifica; mere affermazioni sul contesto geopolitico o condizioni generali non bastano a impedire la consegna.
  • L'articolazione fra fase giurisdizionale e fase amministrativa e discrezionale e saliente: il giudice verifica i requisiti giuridici per la consegna, mentre valutazioni di opportunita e forme di cooperazione per l'esecuzione della pena nel territorio italiano ricadono spesso nella competenza ministeriale.

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