Cassazione Penale, Sentenza n. 27358/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una procedura di prevenzione patrimoniale: un soggetto già colpito da decreto di confisca del Tribunale di Monza del 28 ottobre 2014 ha chiesto la revocazione di quel provvedimento davanti alla Corte d'appello di Brescia, sostenendo che mancassero originariamente i presupposti applicativi della misura e che non fosse stata adeguatamente valutata la legittima provenienza di alcuni beni, in particolare di un immobile a Seregno. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta, qualificandola in parte inammissibile e in parte infondata. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e manifesta illogicità sulla valutazione delle "prove nuove", sostenendo che l'informativa della Guardia di finanza del 1998 dimostrasse utili non dichiarati del padre e quindi la plausibilità della provenienza lecita delle somme impiegate; ha inoltre contestato la valutazione della scrittura privata del 1996 relativa a un pagamento alla madre; 2) violazione di legge e carenza di motivazione sulla pericolosità sociale e sulla correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni, lamentando che la Corte avesse respinto una rivalutazione dei presupposti della prevenzione; 3) erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, ritenuto dal ricorrente troppo indeterminato e incompatibile con Costituzione e CEDU. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sia nel negare valore decisivo alle nuove produzioni documentali, perché non idonee a dimostrare che le somme indicate fossero effettivamente quelle utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati e, soprattutto, a escludere originariamente i presupposti della confisca; sia nel dichiarare inammissibili le censure sulla pericolosità, trattandosi della terza richiesta di revocazione su questioni già esaminate e respinte, senza che le nuove deduzioni superassero i limiti tipici della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011; sia infine nel qualificare come generica e non decisiva la questione di legittimità costituzionale, già scrutinata in precedenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei presupposti originari della confisca di prevenzione; la revocazione non può essere usata per riesaminare il merito di tali presupposti se non emergono elementi sopravvenuti idonei a escluderli originariamente
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
indicata come base autonoma della pericolosità sociale di prevenzione; la Corte esclude che, nel caso concreto, le nuove deduzioni incidano sulla valutazione già compiuta
la revocazione non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio di merito o di legittimità su elementi già vagliati nei giudizi ordinari, salvo ipotesi tipizzate o elementi sopravvenuti idonei a escludere i presupposti della confisca
richiamato solo come indicazione del contesto temporale in cui sono stati accertati reati in materia di stupefacenti collegati alla pericolosità del soggetto
art. 7 Cedu
evocato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale e sproporzione della misura patrimoniale
artt. 13, 25, 42, 111 e 115 Cost.
evocati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione
richiamato indirettamente dalla Corte come limite tipizzato alla revocazione
considerato nella parte relativa ai soggetti pericolosi; la questione costituzionale non supera la precedente declaratoria di non fondatezza/manifesta infondatezza
Massime di principio
- La revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione è ammissibile solo se le nuove produzioni sono realmente idonee a escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della misura; non è consentito trasformarla in un nuovo giudizio di merito sugli stessi fatti già esaminati.
- La mera novità documentale non basta: il documento deve avere una capacità dimostrativa concreta e diretta, tale da collegare in modo affidabile le nuove risultanze alla provenienza lecita dei beni o al venir meno dei presupposti della confisca.
- La valutazione di una prova nuova in sede di revocazione deve essere compiuta in termini di effettiva attitudine a scalfire il fondamento originario della misura, non di semplice astratta compatibilità con una ricostruzione alternativa.
- Le doglianze ripetitive sulla pericolosità sociale e sulla correlazione temporale tra attività illecita e acquisizione patrimoniale sono inammissibili quando ripropongono questioni già decise in precedenti incidenti o impugnazioni, senza elementi sopravvenuti rilevanti.
- La questione di legittimità costituzionale è inammissibilmente generica se non indica specifici argomenti nuovi capaci di superare una precedente pronuncia di infondatezza o di manifesta infondatezza; il richiamo a parametri convenzionali o costituzionali, da solo, non è sufficiente.
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