Cassazione Penale, Sentenza n. 34149/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 5 novembre 2025, che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 14 gennaio 2025 e confermato il diniego della liberazione anticipata per il semestre indicato negli atti come decorrente dal 2 dicembre 2022 al 10 giugno 2023. Il diniego era fondato sia sul fatto che, per una parte del periodo, il detenuto stava espiando un diverso titolo esecutivo per il quale aveva già ottenuto 225 giorni di liberazione anticipata, sia su un illecito disciplinare commesso l’11 maggio 2023. Con cinque motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 69-bis e 54 ord. pen. quanto alla rilevanza del diverso titolo esecutivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rilievo attribuito ai capi di abbigliamento oggetto della violazione disciplinare, senza adeguata indicazione e valutazione del loro valore; 3) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta sarebbe stata ricondotta alla generica inosservanza di ordini; 4) violazione dell’art. 69-bis ord. pen. per avere il Tribunale attribuito efficacia preclusiva alla mancata impugnazione della sanzione disciplinare; 5) vizio di motivazione per l’omessa considerazione delle conclusioni favorevoli all’accoglimento del reclamo formulate dal Procuratore generale. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il beneficio richiede la valutazione della partecipazione rieducativa per ciascun semestre e rispetto allo specifico titolo esecutivo; dagli atti risultava che l’espiazione dell’altro titolo era terminata il 10 giugno 2021 e che, pertanto, era corretto far decorrere da quel momento i semestri da valutare. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla condotta disciplinare, ricostruita anche mediante le immagini di sorveglianza, e irrilevante la mancata confutazione specifica delle conclusioni del pubblico ministero, essendo state esposte in modo chiaro le ragioni del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, giudicando infondati tutti e cinque i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretto valutare la liberazione anticipata con riferimento ai semestri relativi allo specifico titolo di pena e ha confermato che l’altro titolo era stato espiato sino al 10 giugno 2021, con riconoscimento di 225 giorni di liberazione anticipata. Quanto alle contestazioni sulla violazione disciplinare, ha giudicato sufficiente la motivazione del Tribunale, anche per relationem al provvedimento del Magistrato di sorveglianza: la condotta e la sua volontarietà risultavano ricostruite attraverso le immagini di sorveglianza e potevano essere considerate come dato fattuale indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo, indipendentemente dalle conseguenze sanzionatorie. La mancata impugnazione della sanzione non è stata considerata dirimente. È stata ritenuta altresì non necessaria una confutazione specifica delle conclusioni favorevoli del Procuratore generale, a fronte di una motivazione già chiara ed esaustiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata è costituito, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ord. pen., dall'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un periodo di un semestre.
La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione valutata per ciascun semestre di pena.
Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del benefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna.
La valutazione relativa alla liberazione anticipata deve riferirsi al trattamento rieducativo svolto nell’ambito dello specifico titolo esecutivo, senza essere estesa a periodi o condotte concernenti altri titoli.
art. 103, comma 2, D.P.R. 230/2000
Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell'art. 103, comma 2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «deve desumersi dell'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna.
La partecipazione al trattamento rieducativo si desume dall’impegno del detenuto nel cogliere le opportunità offerte e dal mantenimento di rapporti corretti e costruttivi.
è riconosciuta al giudice di merito la possibilità di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell'infrazione o non seguito dall'irrogazione di alcuna sanzione, "in quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo»
La condotta descritta in un rapporto disciplinare può essere valutata come dato fattuale ai fini della liberazione anticipata anche se il procedimento disciplinare è viziato o non ha prodotto una sanzione; rileva la condotta in quanto indice dell’adesione al trattamento rieducativo, non la sanzione.
Massime di principio
- La liberazione anticipata richiede l’accertamento della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione per ciascun singolo semestre; la valutazione va compiuta con riferimento alla specifica esecuzione cui quel periodo si riferisce e non può essere fondata su elementi estranei relativi ad altri titoli di condanna.
- La partecipazione al trattamento rieducativo si valuta considerando l’impegno del detenuto nel cogliere le opportunità trattamentali e il mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con gli operatori, gli altri detenuti e la famiglia esterna.
- Ai fini della liberazione anticipata il giudice può considerare la condotta descritta in un rapporto disciplinare come dato fattuale indicativo dell’adesione o della mancata adesione alle finalità rieducative, anche quando l’infrazione non sia stata contestata ritualmente o non sia seguita da una sanzione.
- Quando il provvedimento impugnato espone in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della decisione, non è necessaria una confutazione specifica di ogni argomento formulato dal pubblico ministero nelle conclusioni.
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