Cassazione Penale, Ordinanza n. 03987/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato in concorso, commesso in Senago il 28 gennaio 2025. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 56, 624 e 625 c.p. e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto in furto tentato, sostenendo che la sottrazione non si fosse consumata; 2) violazione dell'art. 61 n. 5 c.p. e vizio di motivazione per il mancato esonero dell'aggravante della minorata difesa, nonostante il fatto fosse avvenuto di notte; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, perché la sottrazione di un bene altrui in area videosorvegliata integra furto consumato, essendo la videosorveglianza un mero ausilio successivo all'individuazione degli autori e non un impedimento all'autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo. Ha considerato il secondo motivo generico e infondato, richiamando il principio per cui la commissione del reato in tempo di notte può integrare la minorata difesa, ove la difesa pubblica o privata sia stata concretamente ostacolata; la videosorveglianza non esclude l'aggravante se consente solo l'identificazione a posteriori e non l'avvedersi del fatto in tempo reale. Ha ritenuto il terzo motivo aspecifico e infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era motivato con riferimento ai plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente valorizzare quelli decisivi.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte nega che nel caso concreto vi fosse solo tentativo, affermando la consumazione del furto.
Norma incriminatrice del furto evocata per contestare la qualificazione del fatto; la Corte conferma la consumazione del reato.
Richiamato per la contestazione del furto pluriaggravato; la Corte non mette in discussione la sussistenza delle aggravanti già ritenute in merito.
La Corte ribadisce che la commissione del fatto in tempo di notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa se determina un concreto ostacolo alla difesa pubblica o privata.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato in base ai precedenti penali dell'imputato e non censurabile in cassazione se congruamente motivato.
Massime di principio
- Integra furto consumato, e non tentato, la sottrazione di un bene altrui quando l'agente abbia conseguito l'autonoma disponibilità della cosa, anche per un tempo limitato; la presenza di un sistema di videosorveglianza non impedisce la consumazione, poiché svolge solo una funzione di ausilio successivo all'individuazione degli autori.
- La circostanza aggravante della minorata difesa può essere integrata dalla commissione del fatto in tempo di notte, purché la pubblica o privata difesa risulti in concreto ostacolata; la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante se non consente di accorgersi del reato in tempo reale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o meramente apparente; il giudice di merito può fondarlo su elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell'imputato, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a sovvertire un accertamento di merito attraverso deduzioni generiche o integralmente fattuali; il ricorso è inammissibile quando ripropone questioni di fatto già congruamente decise dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →