Ordinanza n. 728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1783/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1783/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire n. 14288 del 20 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1783/2025. La controversia riguarda il diniego di un permesso di costruire finalizzato alla demolizione e ricostruzione, con delocalizzazione, di un fabbricato sito in località Vignadonica. Il diniego è stato adottato successivamente all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1007/2025, relativa a un precedente diniego del medesimo permesso di costruire, oggetto di separato giudizio pendente davanti alla stessa Sezione. L’appellato ha inoltre notificato un ricorso per ottemperanza alla sentenza appellata. Il Consiglio di Stato ha rilevato, nei limiti propri della fase cautelare e impregiudicate le eccezioni di rito, che il giudice di primo grado non avrebbe valutato complessivamente la fattispecie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Comune e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La misura è stata disposta in quanto, pur senza definire le questioni di rito e di merito, la decisione di primo grado non avrebbe considerato complessivamente la vicenda, caratterizzata dalla successione di due dinieghi di permesso di costruire, da una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e dalla contemporanea proposizione di un ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione in vista della trattazione pubblica del merito, fissata per l’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Richiamato in relazione al ricorso per ottemperanza notificato dall’appellato davanti al TAR Campania - Salerno.
Richiamato quale norma processuale relativa al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, emerga che la decisione impugnata non abbia valutato complessivamente una vicenda amministrativa caratterizzata da provvedimenti successivi e da precedenti pronunce cautelari.
- Quando la controversia presenta collegamenti con altri giudizi pendenti e con un procedimento di ottemperanza relativo alla sentenza impugnata, il giudice cautelare può sospendere l’esecutività della decisione per mantenere integra la situazione processuale e sostanziale fino alla trattazione collegiale del merito.
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