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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08791/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove a fronte di una motivazione di merito non affetta da macroscopica illogicità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione, commesso in concorso con altra persona, con aggravante della violenza sulle cose. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., contestando la sussistenza della violenza sulle cose. La censura, però, è stata ritenuta costruita su argomentazioni di merito e finalizzata a una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici, decisivi travisamenti della prova idonei a incrinare la motivazione delle sentenze di merito; la Corte ha richiamato in particolare la documentazione fotografica da cui risultava il danneggiamento degli infissi.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, e 625, n. 2, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata in appello per tentato furto in abitazione in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    l'aggravante della violenza sulle cose è stata ritenuta applicabile sulla base del danneggiamento degli infissi documentato fotograficamente; la relativa contestazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito già compiuto in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado.
  • La contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose richiede la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova o di vizi motivazionali manifesti; in assenza di tali rilievi, la motivazione che valorizza elementi probatori come documentazione fotografica del danneggiamento resiste al controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione non affetta da illogicità macroscopica e la censura si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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