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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26496/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo contestava la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa della vicenda. Con altro motivo deduceva la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la prima censura mirasse a una non consentita rilettura del materiale probatorio e non si confrontasse realmente con l'apparato argomentativo della sentenza di appello. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che il ricorrente non aveva considerato la recidiva reiterata ritenuta in sentenza, circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul termine massimo di prescrizione, anche se subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è quindi rimasta ferma; la doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata perché la recidiva reiterata, ove qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del termine prescrizionale anche se subvalente nel bilanciamento ex art. 69 c.p.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il reato di evasione oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Esclude che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. incida sulla determinazione del termine massimo di prescrizione quando sia presente una circostanza aggravante ad effetto speciale, come la recidiva reiterata ritenuta nel caso di specie.

  • art. 69 c.p.

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti non neutralizza, ai fini prescrizionali, l'effetto della circostanza aggravante ad effetto speciale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione della vicenda già esaminata in modo globale e logico dal giudice di merito.
  • La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con tutte le circostanze aggravanti ritenute in sentenza: se è presente una circostanza aggravante ad effetto speciale, essa incide sul termine di prescrizione anche se nel bilanciamento è stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti.
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non elimina la rilevanza, ai fini del calcolo del massimo edittale e della prescrizione, di una circostanza aggravante ad effetto speciale.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate o si risolvono in doglianze di merito non scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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