Cassazione Penale, Ordinanza n. 28681/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputata, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e valorizzando il compendio dichiarativo della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non muoveva vere doglianze di legittimità, non denunciava in modo effettivo un travisamento della prova e mirava soltanto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione può integrare profili di colpa
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti e della prova, perché ciò si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione, per essere scrutinabile in cassazione, deve tradursi in una effettiva censura di legittimità e non nella semplice esposizione delle risultanze probatorie a sostegno di una diversa versione dei fatti.
- La deduzione del travisamento della prova deve essere specifica e realmente prospettata; in difetto, il ricorso che si limiti a richiamare il contenuto degli atti è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa per l'evidenza della doglianza inammissibile, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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