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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16932/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le due società impugnavano la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli perché i rispettivi legali rappresentanti, pur avendo in precedenza subito procedimenti penali conclusisi con sentenze irrevocabili di non doversi procedere per prescrizione, avevano nominato procuratori speciali: la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un conflitto di interessi 'presunto iuris et de iure' ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, estendendo il divieto di rappresentanza anche ai casi di imputazione anteriore e già estinta per prescrizione. Le società contestavano l'interpretazione estensiva della norma, sostenendo che il divieto si applica solo quando la qualità di imputato sussiste al momento della nomina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che l'art. 39 d.lgs. 231/2001 debba essere interpretato restrittivamente e che il divieto di rappresentanza si applica solo al rappresentante che risulti imputato (ossia avente la qualità di imputato) al momento rilevante. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo

    La Corte di Cassazione interpreta la disposizione in senso restrittivo: il divieto scatta solo se la qualità di 'imputato' sussiste al momento rilevante (ossia al momento in cui si valuta la nomina/partecipazione), non quando l'imputazione sia stata esaurita irrevocabilmente in epoca anteriore alla nomina.

  • art. 60 cod. proc. pen.

    la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna

    Usato per chiarire la nozione di 'imputato' e i tempi di conservazione di tale qualità; la Cassazione richiama che la qualità si conserva fino a irreversibilità ma che, se la procedura precedente è ormai irrevocabile (es. non doversi procedere per prescrizione), essa non determina automaticamente l'impedimento ex art. 39 se non sussiste più la qualità di imputato al momento della nomina.

  • art. 34 d.lgs. 231/2001

    Richiamato come rinvio generale per l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alla materia della responsabilità degli enti; serve a collegare la nozione di imputato e le relative regole processuali al d.lgs. 231.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Citato nei motivi come riferimento normativo relativo alla materia dell'impugnazione e al ruolo del rappresentante, a supporto della nozione di 'contemporaneità' della qualità di imputato evocata in precedenti pronunce.

  • art. 14 Preleggi

    Richiamato per il principio che le eccezioni a una regola generale (qui: il divieto di rappresentanza) devono essere interpretate in modo restrittivo.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'impossibilità, nel caso in esame, di utilizzare rimedi straordinari (revisione) dato che la declaratoria di prescrizione non ha prodotto una condanna civile sulla quale basare la revisione.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 opera solo quando la qualità di 'imputato' del rappresentante legale sussiste al momento in cui si valuta la legittimazione a rappresentare l'ente (criterio di contemporaneità).
  • Se la posizione processuale del rappresentante è stata definitivamente estinta (sentenza irrevocabile di non doversi procedere per prescrizione o proscioglimento) anteriormente alla nomina del difensore, il divieto di cui all'art. 39 non si applica e la nomina è valida.
  • L'art. 39 va interpretato restrittivamente trattandosi di un'eccezione alla regola generale della rappresentanza dell'ente; non è ammessa una estensione automatica del divieto a situazioni di imputazioni ormai estinte.
  • Quando il rappresentante è imputato 'contemporaneamente' (ossia la qualità sussiste al momento delle determinazioni processuali dell'ente), il conflitto è presunto iuris et de iure e la sua incompatibilità non richiede accertamento concreto; in assenza di tale contemporaneità, tale presunzione non può essere invocata.
  • In casi analoghi è necessario verificare i tempi processuali: data di irrevocabilità della sentenza precedente vs. data di nomina del procuratore speciale; se l'irrevocabilità è anteriore, gli atti compiuti dall'ente mediante il suo rappresentante non vanno invalidati per il solo fatto di una precedente imputazione.

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