Cassazione Civile, Ordinanza n. 13535/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un privato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente subiti per essere stato sottoposto a due procedimenti di indagine preliminare, entrambi conclusi con archiviazione, in seguito a denunce-querela presentate dal convenuto in relazione a fatti connessi al rapporto di lavoro presso un ente comunale. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancata stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonostante l’adesione del convenuto all’invito formulato dall’attore. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte ha rilevato in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché la sentenza impugnata era stata ritualmente notificata via PEC al difensore del ricorrente e il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve. La Corte ha inoltre ribadito che la notifica al domicilio digitale del difensore è valida ed efficace anche se l’indirizzo non è stato specificamente indicato negli atti o se vi siano indicazioni difformi provenienti dalla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizione, ritenendo che la notificazione della sentenza d’appello al domicilio digitale del difensore avesse fatto decorrere il termine breve di impugnazione, poi spirato prima della notifica del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
il raddoppio del contributo unificato si collega all’esito processuale sfavorevole per il ricorrente nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La rituale notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare, anche se la parte abbia indicato in atti modalità o recapiti diversi per le comunicazioni.
- La notificazione eseguita all’indirizzo PEC del difensore tratto dai pubblici registri è pienamente valida ed efficace quale notificazione al domicilio digitale, senza che rilevi la mancata specifica indicazione di quell’indirizzo negli atti di causa.
- La parte non può pretendere che le notificazioni processuali avvengano esclusivamente presso un domiciliatario o secondo indicazioni difformi da quelle stabilite dal regime legale del domicilio digitale del difensore.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente da valida notificazione della sentenza, il ricorso è inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
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