Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (23 anni, Corte d'assise d'appello di Napoli 06/11/1986, definitiva 22/10/1987) per l'omicidio di De Rosa Salvatore, basata su "nuove prove": dichiarazioni rese da Raffaele Scala (coimputato divenuto collaboratore nel 2008) che escludevano la partecipazione di Luigi Di Biasi all'omicidio e indicavano altri partecipanti; dichiarazione del fratello Mario Di Biasi (2016) che si attribuiva la responsabilità insieme a Scala e ad altri; e una missiva del figlio di Scala (2008) che sostiene l'innocenza dello zio Luigi. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità sostenendo che la Corte di appello avrebbe travalicato i limiti del giudizio di ammissibilità valutando l'attendibilità delle nuove prove invece che la sola idoneità astratta a sovvertire la sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione. Ha ritenuto legittima la verifica sommaria operata dalla Corte d'appello (art. 634 c.p.p.), che non ha compiuto un giudizio di merito sull'attendibilità dei dichiaranti ma ha evidenziato la contraddittorietà e l'inidoneità delle "nuove" prove a scalfire il convincimento formatosi nel processo di merito. In particolare: (i) le dichiarazioni liberatorie di Scala e Mario sono tra loro inconciliabili quanto all'indicazione degli altri partecipanti e pertanto deboli come prova unica; (ii) tali dichiarazioni non superano la prova formatasi contro il ricorrente, fondata soprattutto sulla testimonianza di Mario Cotroneo (che identificò il ricorrente anche in fotografia) e sulla testimonianza della convivente della vittima; (iii) la missiva del figlio di Scala ha provenienza incerta e rappresenta solo "sentito dire", non conoscenza diretta dei fatti. Per questi motivi la Corte ha ritenuto che le nuove prove non siano idonee, né singolarmente né congiuntamente, a determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura, senza riscontrare travisamento dei fatti o motivazione apparente nei termini denunciati
lett. c) (prove sopravvenute)
Definisce le ipotesi di revisione per 'prove nuove'; la Corte ha interpretato che tali prove devono essere idonee a determinare, se accertate, il proscioglimento del condannato
Stabilisce i requisiti formali e sostanziali dell'istanza di revisione; la Corte ne trae il potere di esaminare sommariamente se gli elementi prospettati siano idonei a consentire il proscioglimento
Consente la verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte di merito può quindi effettuare un esame sommario degli elementi che fondano la domanda
art. 529, 530, 531 cod.proc.pen.
Riferimento alle forme di proscioglimento/acquittamento; la Corte richiede che la prova nuova sia tale da poter condurre al proscioglimento secondo tali articoli
Le dichiarazioni rese da coimputati o soggetti che si autoaccusano devono essere valutate insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità
art. 192, comma 3 cod.proc.pen.
Richiede che le dichiarazioni di parte siano valutate unitamente ad altri elementi di conferma; la Corte ha applicato questo principio nel ritenere insufficienti dichiarazioni liberatorie non corroborate
Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- In fase di ammissibilità della revisione (art. 634 c.p.p.) il giudice può compiere un esame sommario degli elementi nuovi per verificare la loro idoneità astratta a determinare il proscioglimento; non è vietato un controllo preliminare sulla coerenza e significatività delle prove nuove
- Le dichiarazioni liberatorie di coimputati o di autodenuncianti non costituiscono di per sé prova nuova decisiva: devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità (art. 197-bis e art. 192, comma 3 c.p.p.)
- Contraddizioni tra le diverse dichiarazioni che dovrebbero scagionare il condannato riducono notevolmente la capacità di tali dichiarazioni di sovvertire una sentenza di condanna già fondata su prove forti (es. identificazione fotografica, testimonianze convergenti)
- Prove provenienti principalmente dai familiari dell'istante o basate su "sentito dire" hanno scarsa efficacia probatoria se non adeguatamente corroborate da elementi indipendenti e documentali
- Per essere idonea a determinare la revisione, anche una singola prova nuova deve, considerata alla luce del complesso probatorio originario, creare un ragionevole dubbio sulla responsabilità o dimostrare l'insussistenza del fatto imputato
- La provenienza e l'autenticità di documenti e scritti prodotti come 'nuove prove' devono essere chiaramente dimostrate: senza ciò, il valore probatorio resta marginale
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