Cassazione Penale, Sentenza n. 23449/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Condino era stato ritenuto responsabile, in appello, del reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019) per non aver comunicato di non aver risieduto continuativamente in Italia nei due anni anteriori alla richiesta del reddito di cittadinanza. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; 2) insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio (in particolare sull'iscrizione all'AIRE) e richiamando una sentenza della Corte di Giustizia che avrebbe escluso la sanzione penale per false dichiarazioni sul requisito della residenza; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 4) mancata applicazione motivata delle sanzioni sostitutive della pena detentiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo limitatamente al motivo relativo alle sanzioni sostitutive: ha confermato la rilevanza penale della condotta contestata (rigettando il motivo che invocava la pronuncia della CGUE come ostativa, alla luce della successiva sentenza della Corte costituzionale che ha ridotto il requisito della residenza a 5 anni e ha ritenuto compatibile la disciplina), ha dichiarato infondati i motivi relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, alla insufficienza della prova e alla sospensione condizionale; ha però censurato la sentenza d'appello per totale difetto di motivazione circa la mancata sostituzione della pena detentiva, ordinando l'annullamento limitato a quel punto (con rinvio o necessità che la Corte territoriale valuti e si conformi alle regole previste dall'art. 598-bis c.p.p. e norme correlate, dando eventualmente all'imputato il termine per esprimere il consenso).
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)
Norma incriminatrice applicata in relazione alla omissione di comunicazione sulla residenza nei due anni precedenti la richiesta del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto la norma applicabile nella versione compatibile con la riduzione del requisito della residenza a cinque anni decisa dalla Corte costituzionale.
art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)
Contiene i requisiti di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza; la Consulta ha dichiarato incostituzionale la parte che richiedeva 10 anni, riducendola a 5 anni.
Direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d) e art. 4
La CGUE ha ritenuto che una normativa nazionale che subordina l'accesso a certe prestazioni sociali a un requisito di residenza decennale e punisce penalmente le false dichiarazioni sia incompatibile con la direttiva; la Corte di cassazione ha però seguito l'interpretazione della Corte costituzionale che, pur tenendo conto della sentenza CGUE, ha distinto la natura del reddito di cittadinanza dalle mere prestazioni assistenziali.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 34
Richiamata nella decisione CGUE come argomento di lettura congiunta per valutare la compatibilità delle restrizioni nazionali con i diritti UE.
Sentenza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
Ha affermato che il requisito della residenza decennale e la sanzione penale per false dichiarazioni erano incompatibili con la direttiva per le misure qualificate come assistenza sociale; la Cassazione ha esaminato il rilievo ma lo ha confrontato con la successiva pronuncia costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dei 10 anni di residenza (sostituendola con 5 anni) e ha ritenuto il reddito di cittadinanza non assimilabile in via univoca a misure meramente assistenziali, consentendo quindi la compatibilità della disciplina penale nei limiti indicati.
Art. 598-bis c.p.p. e art. 597 c.p.p.
Norme processuali richiamate in relazione alla possibilità e alla procedura per applicare in appello sanzioni sostitutive alla pena detentiva: la Corte ha richiamato l'obbligo della Corte d'appello di motivare la mancata applicazione e di rispettare le garanzie procedurali (termine per consenso dell'imputato, fissazione udienza, ecc.) quando l'appello riformi integralmente l'assoluzione in condanna.
Art. 133 c.p., artt. 58 e 59 L. 24/11/1981 n. 689
Parametri per valutare la sostituibilità della pena detentiva con sanzioni alternative; la Corte territoriale è tenuta a valutarne l'applicabilità e motivare le ragioni dell'eventuale esclusione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale la durata del requisito di residenza utile ai fini del reddito di cittadinanza è ridotta a cinque anni; le eventuali sanzioni penali per false dichiarazioni restano applicabili entro questo limite.
- Le pronunce della CGUE sono vincolanti in materia di diritto dell'Unione, ma l'interpretazione nazionale della natura di una misura (assistenziale vs. misura di inclusione attiva) può rilevare: se la Corte costituzionale nazionale dà una diversa qualificazione strutturale, il giudice nazionale deve considerarla nell'applicazione della disciplina penale.
- In caso di riforma integrale in appello di una sentenza assolutoria in condanna, la Corte d'appello è tenuta a valutare e motivare la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena detentiva (art. 598-bis c.p.p.), dando all'imputato l'opportunità di esprimere consenso ove previsto.
- Non sempre è obbligatoria la rinnovazione integrale dell'istruttoria in appello: la Corte può riformare l'assoluzione basandosi su una diversa valutazione giuridica del medesimo compendio probatorio, purché l'attendibilità delle fonti non sia stata valutata in modo arbitrario.
- Il mancato esercizio della richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) dall'imputato in sede di merito limita la possibilità di censurare la mancata concessione in cassazione; è quindi strategico che la difesa formuli espressa e tempestiva istanza per tutti i benefici procedurali e sostanziali in primo grado e in appello.
- Quando l'accusa si basa su elementi documentali pubblici (es. iscrizione AIRE), grava sulla difesa l'onere di allegare elementi concreti e documentali contrari: la 'vicinanza della prova' consente all'imputato di procurare documenti che smentiscano le presunzioni dell'accusa.
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