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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00716/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per un reato non specificato nel testo dell'ordinanza. Deduce censure dirette, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, sostenendo implicitamente una diversa lettura degli elementi indiziari. La Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità su un quadro indiziario composto, secondo l'ordinanza, dalle immagini di videosorveglianza che consentivano di identificare l'imputata come autrice del fatto sulla base di abbigliamento e tratti somatici, dalle dichiarazioni di un passante che l'aveva vista parcheggiare l'auto rubata e dal rinvenimento, nell'appartamento in cui si trovava l'imputata, di un mazzo di chiavi sottratto alla persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze investivano profili di merito non scrutinabili in sede di legittimità, ossia la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità, perché sorretta da corretti criteri inferenziali e da condivisibili massime di अनुभवienza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio, poiché tali attività competono esclusivamente al giudice di merito.
  • La Corte di cassazione verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sua migliore plausibilità tra più possibili ricostruzioni alternative.
  • Una motivazione fondata su un compendio indiziario coerente, sorretta da criteri inferenziali corretti e immune da manifesta illogicità, resiste al sindacato di legittimità anche se la difesa propone letture alternative dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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