Cassazione Civile, Ordinanza n. 16964/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, maggiori redditi in capo a una società poi fallita e, conseguentemente, aveva emesso avvisi di accertamento applicando alla società IRES, IRAP e IVA e ai soci IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo sussistente una doppia imposizione. In appello la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, escludendo però la deduzione dall'IRPEF dei soci dell'IRAP e dell'IVA. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, in sintesi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) ulteriori censure poi assorbite; 3) violazione dell'art. 47 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato ai soci un meccanismo assimilabile al credito d'imposta, mentre la norma vigente prevede soltanto la concorrenza parziale degli utili al reddito imponibile della persona fisica per attenuare il cumulo tra imposizione societaria e personale, indipendentemente dal previo pagamento dell'IRES da parte della società.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR comprensibile e non apparente, perché il giudice di merito aveva aderito al percorso argomentativo del primo giudice in modo autonomo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 47 TUIR non consente di dedurre dall'IRPEF del socio l'IRES non pagata dalla società, poiché il regime attuale non funziona come credito d'imposta ma come concorso parziale degli utili al reddito del socio. L'eventuale inadempimento della società rispetto alla propria IRES deve essere perseguito nei confronti della società stessa e non incide sulla debenza dell'IRPEF del socio nella misura prevista dalla legge. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
utili concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo della persona fisica limitatamente al 40 % del loro ammontare
La norma disciplina un meccanismo di parziale concorrenza degli utili al reddito del socio per attenuare il cumulo tra IRES e IRPEF; non prevede una deduzione dell'IRES eventualmente non versata dalla società né un credito d'imposta in favore del socio.
Massime di principio
- Quando il regime fiscale prevede la tassazione parziale degli utili in capo al socio per attenuare il doppio prelievo economico, tale meccanismo opera autonomamente rispetto all'effettivo pagamento dell'imposta dovuta dalla società.
- L'eventuale mancato versamento dell'imposta societaria da parte della società non può essere automaticamente traslato sul reddito imponibile del socio mediante deduzione dell'imposta stessa dall'IRPEF.
- La motivazione non è apparente se il giudice d'appello, pur aderendo alla decisione di primo grado, espliciti un percorso argomentativo comprensibile e logicamente intellegibile.
- Il regime del credito d'imposta non può essere confuso con il diverso sistema di imputazione parziale degli utili al reddito della persona fisica previsto dalla disciplina vigente.
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