Cassazione Penale, Ordinanza n. 32533/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva riformato una sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma l'atto recava esclusivamente la sua sottoscrizione personale. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo esclusa la possibilità dell'imputato di provvedere personalmente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
La disposizione esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione; la sottoscrizione di un difensore abilitato è requisito formale prescritto a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente e determina l'inammissibilità dell'atto.
- L'inammissibilità derivante dalla sottoscrizione personale dell'imputato impedisce l'esame dei motivi di merito e comporta, in caso di ricorso colpevolmente proposto in forma invalida, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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