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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04456/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/05/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La censura veniva però prospettata in modo sostanzialmente reiterativo rispetto a doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta e non illogica. La difesa mirava, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo riproduceva questioni già esaminate e superate in appello e che la doglianza era comunque manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Non essendo deducibile in cassazione una mera richiesta di rivalutazione della congruità della pena in assenza di arbitrio o illogicità, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione della pena base e delle circostanze.

Massime di principio

  • La censura in cassazione che si limiti a riproporre motivi già dedotti in appello e già logicamente disattesi dalla corte territoriale è inammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio di legge o di motivazione.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la scelta della misura della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica.
  • Non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, quando la decisione impugnata sia coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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