Cassazione Penale, Ordinanza n. 04456/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/05/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La censura veniva però prospettata in modo sostanzialmente reiterativo rispetto a doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta e non illogica. La difesa mirava, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo riproduceva questioni già esaminate e superate in appello e che la doglianza era comunque manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Non essendo deducibile in cassazione una mera richiesta di rivalutazione della congruità della pena in assenza di arbitrio o illogicità, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato unitamente all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione della pena base e delle circostanze.
Massime di principio
- La censura in cassazione che si limiti a riproporre motivi già dedotti in appello e già logicamente disattesi dalla corte territoriale è inammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio di legge o di motivazione.
- La determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la scelta della misura della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica.
- Non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, quando la decisione impugnata sia coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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