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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 907/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, lamentando: (1) l'utilizzo a suo carico di messaggi scambiati tramite l'applicazione "WhatsApp" come elemento di prova, senza acquisizione dei tabulati telefonici e con conoscenza del contenuto tramite annotazione di servizio degli operanti, in possibile violazione dell'art. 526, comma 1, c.p.p. e con richiamo alle regole di acquisizione dei documenti informatici (art. 234 c.p.p.); (2) il riconoscimento della recidiva in primo grado basato su due precedenti che, secondo il difensore, erano inefficaci (uno estinto per indulto e l'altro degradato ad illecito amministrativo), senza adeguata motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (messaggi WhatsApp) ha ritenuto il motivo aspecifico: il ricorrente non ha spiegato in che modo l'espunzione dei messaggi avrebbe inciso sulla valutazione complessiva della prova, dovendo dimostrare che, eliminato l'elemento contestato, veniva meno il convincimento sulla responsabilità; inoltre la sentenza impugnata motivava la responsabilità sulla base di elementi di fatto (presenza sul luogo, condivisione dell'auto con il coimputato, tentativo di mettere in moto il veicolo rubato, fuga alla vista dei carabinieri) che rendono irrileante l'eventuale esclusione dei messaggi. Sul secondo motivo (recidiva) il ricorso è inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello, e quindi non devoluta alla cognizione della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ricorda che non si possono proporre in cassazione questioni non dedotte nel grado precedente salvo eccezioni non ricorrenti nel caso. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 526 c.p.p.

    Riferimento alla regola processuale sulla produzione in giudizio di determinate risultanze e all'onere motivazionale: la Corte ha ritenuto che l'eccezione di utilizzabilità di una prova richieda dimostrazione dell'incidenza dell'eventuale esclusione sulla prova di responsabilità complessiva

  • art. 234 c.p.p.

    Norma sui documenti informatici: il difensore richiamava l'orientamento che considera i messaggi elettronici come documenti ex art. 234, la cui acquisizione richiede forme idonee di riproduzione; la Corte tuttavia ha ritenuto la questione irrilevante alla stregua delle residue risultanze

  • art. 254 c.p.p.

    Richiamata dal difensore come disciplina alternativa di acquisizione dei documenti; la Corte non ha ritenuto decisiva la eventuale violazione formale rispetto alla valutazione complessiva delle prove

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e l'applicazione di ammende alla parte che ha proposto il ricorso, applicata dalla Corte per fissare la somma di Euro 3.000,00

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez.3, 2.10.2014, n.3207; Sez.2, 18.11.2016, n.7986 e altre)

    Principio consolidato secondo cui chi lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova in cassazione deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione sulla decisione, pena l'inammissibilità per aspecificità

Massime di principio

  • In cassazione le censure sull'utilizzabilità di singoli elementi di prova devono specificare come l'eliminazione di tali elementi inciderebbe sul giudizio di responsabilità complessivo; argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • I messaggi e i documenti informatici possono essere considerati documenti ai fini dell'acquisizione probatoria (richiamo ad art. 234 c.p.p.), ma anche l'eventuale irregolarità formale nella loro acquisizione può risultare irrilevante se la rimanente prova materiale e testimoniale è idonea a sostenere il convincimento del giudice.
  • Questioni non sollevate in appello non possono generalmente essere dedotte per la prima volta in cassazione; è quindi essenziale dedurre in ciascun grado tutte le doglianze che si intendono proporre in sede di legittimità, salvo quelle rilevabili d'ufficio o improponibili anteriormente.
  • La prova di resistenza a pubblico ufficiale può trovare fondamento in elementi fattuali concreti (presenza sul luogo, disponibilità del mezzo, fuga alla vista delle forze dell'ordine) che rendono secondaria la rilevanza di conversazioni elettroniche non decisive.
  • Il deposito di un ricorso manifestamente aspecifico o avente profili di colpa può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto il difensore deve valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre il ricorso.

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