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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 447 - Comm. Trib. Prov. Catania

S.n.c. - Responsabilità del socio per i debiti tributari della società - Sussiste - Necessità di notificare l'avviso di accertamento e/o la cartella di pagamento al socio - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la possibilità di essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della società senza che gli fossero stati previamente notificati l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento. La questione riguardava l'estensione al socio della responsabilità solidale e illimitata prevista dall'art. 2291, comma 1, c.c. e le condizioni per procedere nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2304 c.c.

La decisione

La responsabilità del socio di una società in nome collettivo per i debiti tributari della società è stata ritenuta sussistente. Il socio può essere sottoposto all'esazione del debito dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società, purché il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale. Non è necessario notificare personalmente al socio né l'avviso di accertamento, rimasto non impugnato dalla società, né la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta. È sufficiente l'atto iniziale dell'esazione, quale l'avviso di mora, notificato al socio dal concessionario della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 2291, comma 1, codice civile

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

    La responsabilità solidale e illimitata del socio si applica, in assenza di deroghe espresse, anche alle obbligazioni tributarie della società.

  • Art. 2304, codice civile

    I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

    Il socio può essere aggredito per il debito sociale quando il creditore non sia riuscito a soddisfarsi sul patrimonio della società; la norma configura un beneficio di preventiva escussione, non l'esclusione della responsabilità del socio.

Massime di principio

  • Nelle società in nome collettivo, il socio risponde in via solidale e illimitata anche dei debiti tributari della società, salvo specifiche deroghe normative.
  • L'amministrazione o il concessionario non devono necessariamente notificare al socio gli atti presupposti, come l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, quando tali atti siano stati regolarmente notificati alla società e non siano stati impugnati o adempiuti.
  • L'azione nei confronti del socio deve rispettare la preventiva escussione del patrimonio sociale prevista dall'art. 2304 c.c.; il socio può quindi contestare l'inosservanza di tale condizione.
  • La notifica al socio dell'atto iniziale dell'esecuzione, come l'avviso di mora, può essere sufficiente per procedere alla riscossione del debito sociale, senza una nuova valutazione del tributo da parte dell'ente impositore.
  • Il socio può beneficiare degli effetti di eventuali contestazioni o vicende del debito sociale, ma non può normalmente pretendere la ripetizione integrale della sequenza notificatoria già validamente eseguita nei confronti della società.

Testo integrale

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