Sentenza del 15/01/2018 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - redditometro - art. 38, D.P.R. n. 600/73 - prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza di primo grado, che aveva ridotto il reddito accertato sinteticamente per il 2007 detraendo i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento di un'autovettura Volkswagen Touareg e di un'imbarcazione, nonché le somme ricevute dalla madre. Secondo l'Ufficio, nel redditometro il possesso di beni indice consente di presumere un reddito superiore alle spese specificamente sostenute per tali beni; il contribuente può superare la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma non semplicemente provando che i costi effettivi siano inferiori al reddito presunto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia. Ha escluso che i costi effettivi di mantenimento dell'autovettura e dell'imbarcazione potessero essere sottratti dal reddito sinteticamente determinato, poiché ciò trasformerebbe il redditometro in uno spesometro. Ha invece riconosciuto la detraibilità delle somme ricevute dal contribuente dalla madre, trattandosi di redditi esenti dall'IRPEF e potenzialmente utilizzabili per sostenere le spese relative ai beni indice. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il reddito imponibile è stato rideterminato in euro 55.169,38. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, testo vigente ratione temporis
Accertamento sintetico mediante redditometro e prova contraria relativa alla disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Il possesso o la disponibilità di beni e circostanze indicative di capacità contributiva consente di presumere un reddito complessivo superiore a quello dichiarato. La prova contraria non consiste nella dimostrazione che la spesa effettiva per il singolo bene sia inferiore al reddito presunto, ma nella prova della disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, idonei a giustificare il maggior tenore di vita.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La doglianza relativa all'omessa pronuncia sull'accertamento per l'anno 2008 è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché tale omissione avrebbe potuto essere fatta valere solo dal contribuente, ricorrente in primo grado.
Massime di principio
- Nel redditometro, la spesa sostenuta per un bene indice non rappresenta necessariamente l'intero reddito del contribuente, ma solo una quota del reddito destinata a quel bene; pertanto, provare che la spesa effettiva è inferiore al reddito presunto non elimina, di per sé, la presunzione.
- La prova contraria deve dimostrare l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o altre provviste patrimoniali compatibili con il sostenimento delle spese e con il periodo d'imposta considerato.
- Non è corretto applicare al redditometro una logica propria dello spesometro: il primo inferisce il reddito complessivo dal possesso di beni e dal tenore di vita, mentre il secondo si concentra sulle spese effettivamente sostenute.
- Donazioni ricevute da familiari possono costituire prova contraria se adeguatamente documentate e riferibili alla disponibilità finanziaria utilizzata per sostenere le spese; non è decisivo che il reddito del donante sia stato considerato nel reddito familiare.
- La provenienza delle somme da risparmi pregressi del donante non esclude automaticamente la loro rilevanza, purché l'Amministrazione non fornisca prova contraria e il contribuente dimostri concretamente l'effettiva disponibilità delle somme.
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