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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di 54.000 euro, emesse dalla ditta individuale di XXXXXX. Gli accertamenti nei confronti dei soci derivavano dalle maggiori componenti reddituali imputate per trasparenza alla società. I contribuenti contestavano, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 e negavano di essere consapevoli o partecipi della frode fiscale. Sostenevano che XXXXXX fosse un effettivo imprenditore, sebbene evasore totale, e non una mera cartiera, e che le operazioni commerciali con lui fossero reali.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Pordenone aveva annullato gli avvisi di accertamento. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ma principalmente per ragioni di merito. La sentenza penale a carico del fornitore aveva dimostrato che egli era un reale imprenditore, non una cartiera, e che aveva effettuato operazioni commerciali effettive, pur operando senza contabilità e in totale evasione dell'Iva. La società e i soci sono stati quindi ritenuti estranei a un concorso nella frode e considerati vittime dell'evasione altrui. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre Iva e accessori per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"

    Per i tributi armonizzati, come l'Iva, l'Amministrazione finanziaria deve garantire il contraddittorio endoprocedimentale. La sua omissione può comportare l'invalidità dell'atto se il contribuente indica concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e tali ragioni non sono meramente pretestuose. Per i tributi non armonizzati, invece, non esiste un obbligo generale, salvo i casi specificamente previsti dalla legge.

  • Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La questione della sottoscrizione degli avvisi di accertamento non ha comportato l'annullamento degli atti, poiché la loro provenienza dall'Amministrazione finanziaria risultava comunque incontestabile.

Massime di principio

  • In materia di Iva, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può invalidare l'accertamento, ma il contribuente deve indicare specificamente quali difese e documenti avrebbe presentato; una contestazione generica o pretestuosa non è sufficiente.
  • La presenza di fatture emesse da un soggetto evasore non dimostra automaticamente che il cliente abbia partecipato a una frode o abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti: l'Amministrazione deve provare, oltre all'irregolarità del fornitore, la fittizietà delle operazioni o la consapevolezza del cliente.
  • Se il fornitore esercitava realmente un'attività economica, sebbene irregolare e in evasione d'imposta, ciò può sostenere la tesi che le prestazioni e le cessioni fossero effettive e che il cliente fosse estraneo alla frode.
  • Le sentenze penali e i precedenti giudizi tributari definitivi possono costituire elementi probatori rilevanti, soprattutto quando confermano l'effettività delle operazioni e l'estraneità del contribuente alla condotta fraudolenta.
  • La mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario indicato dal contribuente non determina automaticamente l'annullamento dell'atto, se la provenienza dell'atto dall'Amministrazione finanziaria è comunque certa.
  • In caso di accertamenti basati su fatture contestate, è essenziale documentare l'effettività delle operazioni mediante contratti, ordini, preventivi, consegne, pagamenti, corrispondenza commerciale e ogni altro elemento coerente con la normale attività d'impresa.

Testo integrale

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