Sentenza del 15/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRES - Costi - Deducibilità - Spese di pubblicità/rappresentanza - Classificazione costi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione fiscale di alcune spese: se sostenute per incrementare direttamente le vendite, esse costituiscono spese di pubblicità o propaganda; se invece mirano principalmente a migliorare il prestigio, l’immagine o le relazioni della società, costituiscono spese di rappresentanza. L’Amministrazione aveva ritenuto sufficiente l’assenza di prova di un effettivo incremento del fatturato o del reddito per riclassificare i costi.
La decisione
La riclassificazione non è stata ritenuta giustificata dal solo mancato conseguimento dell’incremento di vendite o reddito atteso. Un’iniziativa pubblicitaria può infatti essere effettivamente diretta a promuovere l’attività, anche se non produce i risultati economici sperati. Occorre quindi valutare la finalità concreta della spesa e non il suo esito economico. La decisione è pertanto favorevole al contribuente sulla qualificazione delle spese come pubblicitarie, nei limiti degli elementi risultanti dal testo.
Massime di principio
- La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità oggettiva dell’investimento: promozione diretta di prodotti o servizi nel primo caso, valorizzazione dell’immagine e del prestigio aziendale nel secondo.
- L’efficacia commerciale effettivamente ottenuta non è, da sola, il criterio decisivo per qualificare una spesa come pubblicitaria. Il mancato aumento del fatturato non dimostra automaticamente che la spesa fosse di rappresentanza.
- In caso di contestazione, è importante conservare contratti, fatture, materiali promozionali, campagne, destinatari e documentazione che dimostrino il collegamento tra la spesa e la promozione dell’attività o dei prodotti.
- L’Amministrazione finanziaria non può riclassificare automaticamente una spesa pubblicitaria come spesa di rappresentanza soltanto perché l’iniziativa non ha raggiunto gli obiettivi economici previsti.
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