Sentenza del 15/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Ipotecaria e catastale - Agevolazione prima casa - Fabbricati e terreni accatastati separatamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" alle imposte ipotecaria e catastale per un fabbricato abitativo e un terreno accatastati separatamente e identificati da diversi mappali. Il punto centrale era stabilire se il terreno potesse essere considerato pertinenza dell'abitazione anche in assenza di graffatura catastale tra terreno e fabbricato. La pertinenzialità richiede un collegamento funzionale e una concreta destinazione del terreno a servizio e ornamento dell'immobile principale, desumibile dalla volontà del titolare e dalle caratteristiche oggettive dei beni.
La decisione
È stato riconosciuto che il terreno può qualificarsi come pertinenza dell'abitazione anche se accatastato separatamente e privo di graffatura con il fabbricato, purché sussistano i requisiti oggettivi della contiguità e del collegamento funzionale e il requisito soggettivo della volontà effettiva di destinare il terreno al servizio e all'ornamento dell'abitazione. Di conseguenza, il terreno può beneficiare del trattamento agevolato previsto per la pertinenza della prima casa, se tali condizioni risultano concretamente provate.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni prima casa in materia di imposte ipotecaria e catastale
L'agevolazione può estendersi alle pertinenze dell'abitazione, purché il rapporto pertinenziale sia effettivo e non meramente formale o catastale.
Articolo 817 del Codice civile
"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa."
La qualificazione di pertinenza dipende dalla destinazione durevole del bene al servizio o all'ornamento della cosa principale e richiede sia un elemento oggettivo, cioè il rapporto funzionale tra i beni, sia un elemento soggettivo, cioè la volontà del titolare.
Massime di principio
- La separata intestazione catastale, l'individuazione mediante diversi mappali e l'assenza di graffatura non escludono automaticamente la pertinenzialità del terreno rispetto all'abitazione.
- Per ottenere l'agevolazione è necessario dimostrare concretamente la contiguità e il collegamento funzionale del terreno con il fabbricato, oltre alla sua destinazione effettiva e durevole al servizio o all'ornamento dell'abitazione.
- La mera dichiarazione del contribuente non è necessariamente sufficiente: possono essere rilevanti la conformazione dei luoghi, l'accesso, l'utilizzo effettivo, gli atti di acquisto e ogni altro elemento che dimostri il rapporto pertinenziale.
- La valutazione deve essere compiuta caso per caso, distinguendo il terreno realmente asservito all'abitazione da un'area autonoma, edificabile o destinata a finalità indipendenti.
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