Sentenza del 15/01/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Treviso
Non massimata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'insussistenza di passività iscritte in bilancio e, conseguentemente, aveva recuperato a tassazione sopravvenienze attive ai fini delle imposte dirette, maggior reddito di partecipazione imputato ai soci, maggiore IRAP e maggiore IVA, oltre a interessi e sanzioni. Tra i motivi di ricorso è stata dedotta anche l'omessa sottoscrizione dell'avviso, poiché l'atto cartaceo notificato per raccomandata recava soltanto la dicitura "firmato digitalmente" e il nominativo del funzionario, senza una firma autografa verificabile.
La decisione
La Commissione ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla sottoscrizione e lo ha accolto. Ha ritenuto che, trattandosi di un avviso notificato in forma cartacea tramite raccomandata, la firma digitale non potesse validamente sostituire la sottoscrizione autografa, non essendo disponibili al destinatario le chiavi e gli strumenti necessari per verificarne l'autenticità. La mera stampigliatura della dicitura "firmato digitalmente" non è stata considerata sufficiente. La mancanza della sottoscrizione è stata qualificata come carenza di un elemento essenziale dell'atto, tale da determinarne l'inesistenza giuridica o comunque l'illegittimità. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati. I ricorsi riuniti sono stati accolti, gli avvisi annullati e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La Commissione ha ritenuto necessaria una sottoscrizione idonea a manifestare e certificare la volontà dell'ufficio. In caso di notifica cartacea ordinaria, la sola dicitura "firmato digitalmente" apposta a stampa non è stata considerata equivalente a una firma autografa verificabile.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
È stato indicato dall'Ufficio come fondamento dell'accertamento induttivo-analitico basato sull'asserita insussistenza di passività risultanti dalla contabilità.
Art. 88 del TUIR
L'Ufficio ha ritenuto che l'insussistenza dei debiti contabilizzati producesse sopravvenienze attive imponibili. La Commissione non ha esaminato nel merito tale ripresa, avendo annullato l'atto per il vizio di sottoscrizione.
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986
È stato richiamato per imputare ai soci il maggior reddito della società di persone. Anche tale questione non è stata esaminata nel merito.
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000
Il motivo relativo alla violazione del termine dilatorio successivo al processo verbale di constatazione è stato dedotto dai ricorrenti, ma non deciso per l'accoglimento del motivo pregiudiziale sulla sottoscrizione.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestata mancanza del presupposto per l'accertamento di un maggior reddito, ma la Commissione non ne ha valutato l'applicabilità.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
È stato indicato nel motivo riguardante la ripresa IVA, ma la questione è rimasta assorbita dall'annullamento dell'avviso.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve recare una sottoscrizione validamente riferibile al funzionario competente, perché la firma costituisce un elemento essenziale della manifestazione di volontà dell'amministrazione.
- La validità della firma digitale dipende anche dalla modalità di formazione e notificazione dell'atto: la mera indicazione a stampa "firmato digitalmente" su una copia cartacea, priva di elementi verificabili, può essere ritenuta insufficiente.
- Quando un atto amministrativo è radicalmente privo di sottoscrizione o di un elemento essenziale, il giudice può annullarlo senza esaminare gli altri motivi relativi al merito della pretesa tributaria.
- La decisione riguarda specificamente le modalità formali dell'atto e non stabilisce che le passività contestate fossero effettivamente esistenti o inesistenti; in situazioni analoghe occorre quindi distinguere i vizi formali dell'avviso dalle questioni sostanziali sulla documentazione dei debiti.
- La valutazione concreta dipende dalla normativa vigente, dalla modalità di notificazione, dal formato originale dell'atto e dalla possibilità di verificare autenticità, integrità e titolarità della firma.
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