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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40321/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino del 27/07/2023 che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio del 18/07/2023 relativo a un cellulare. La ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per genericità del capo d'incolpazione e assenza del fumus del reato (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000); (2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché, in quanto amministratrice delegata, era estranea alla fattispecie criminosa contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il Tribunale del riesame aveva in realtà ritenuto la mancanza di interesse ad agire della ricorrente, essendo il cellulare già stato restituito. Si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 40963/2017) secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione contro l'ordinanza che conferma il sequestro probatorio restituito solo previa estrazione di copia dei dati, purché sussista un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati; nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato tale interesse, il che ha impedito l'esame del merito delle questioni sostanziali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e la mancata imputazione di colpa grave nella presentazione del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale fatta oggetto dell'accusa: il ricorso contestava genericità e mancanza di fumus rispetto a questa fattispecie, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure per carenza di interesse ad agire.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento imputato alla parte il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Sezioni Unite, sent. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci, Rv. 270497 - 01)

    sent. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il sequestro probatorio di un supporto informatico è ammissibile se il bene è stato restituito dopo estrazione di copia e se è dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati; applicato qui per valutare l'interesse della ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    sent. della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla verifica dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato (es. cellulare, computer) è già stato restituito, il ricorso contro il provvedimento di sequestro può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati.
  • Quando la restituzione del supporto informatico è avvenuta dopo estrazione di copia, il ricorrente deve specificare e provare perché necessita della esclusiva disponibilità dei dati per poter ottenere l'ammissione del ricorso in cassazione.
  • Le censure di merito (es. genericità dell'imputazione, estraneità gestionale dell'amministratore delegato) possono rimanere inesaminate se manca il requisito procedurale dell'interesse; pertanto è essenziale offrire, nelle fasi impugnatorie, elementi che attestino l'interesse processuale attuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave nella presentazione del ricorso.
  • In analoghe situazioni difensive, è strategico documentare sin dall'inizio (al riesame e in cassazione) la persistenza di un interesse concreto alla restituzione esclusiva dei dati o spiegare perché la copia estratta non soddisfa le esigenze difensive.

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