Cassazione Penale, Sentenza n. 49676/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari). In cassazione il motivo dedotto era unico: violazione degli artt. 125, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa l'asserita inadeguatezza degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c). Successivamente il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia al ricorso e procura speciale rilasciata dal Ferrari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sopravvenuta e rituale rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che l'art. 616 c.p.p. impone l'applicazione della sanzione anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia e che non risultava dedotta o comprovata una sopravvenuta carenza di interesse imputabile a fattori non riconducibili al ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in quanto il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione; la rinuncia sopravvenuta rende il ricorso inammissibile.
La norma è stata richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria (euro 500) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso: disciplina le esigenze cautelari che giustificano la custodia cautelare. Il ricorrente contestava la valutazione del giudice sulla insussistenza di alternative adeguate (es. arresti domiciliari).
Norma richiamata dal ricorrente tra le presunte violazioni; generalmente concerne i limiti alla custodia cautelare, qui invocata per censurare la posizione del giudice sulla durata e proporzionalità della misura.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai motivi per la misura cautelare e alla necessità di adeguata motivazione; il ricorso ne contestava l'applicazione/motivazione da parte del giudice.
Norma che disciplina l'appello contro le misure cautelari: il ricorso per cassazione era avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale della Libertà che aveva deciso sull'appello ex art. 310.
art. 173, comma 1, dist. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi effettivamente dedotti in cassazione (limiti dell'enunciazione del motivo).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; indica la facoltà del pubblico ministero di presentare osservazioni scritte in Cassazione in particolari ipotesi procedurali.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 e Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018)
La Corte si è richiamata a precedenti che confermano l'applicazione della sanzione pecuniaria anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia e che la eventuale carenza di interesse a coltivare l'impugnazione deve risultare e non può essere semplicemente presunta.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e rituale al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; la Corte non entra nel merito quando sussiste tale rinuncia.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inammissibilità, salvo prova contraria di perdita di interesse non imputabile al ricorrente.
- Se il difensore dichiara la rinuncia, è opportuno che risulti chiaro e documentato (eventuale procura speciale); in difetto, la corte può ritenere il ricorso comunque inammissibile ma applicare le sanzioni previste.
- La contestazione sulla scelta della misura cautelare (es. rifiuto della sostituzione con arresti domiciliari) deve essere fondata su specifiche censure di motivazione e di applicazione degli artt. 274 e correlati; se però il ricorso viene rinunciato, tali questioni non vengono esaminate in sede di legittimità.
- Se si contesta la mancata valutazione di misure meno afflittive, è necessario dimostrare che tali misure erano concrete, idonee e proporzionate rispetto alle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma 1.
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