Cassazione Penale, Ordinanza n. 09658/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse solo riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo di censure già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta esaustiva e corretta. La Corte d'appello aveva escluso il beneficio valorizzando l'abitualità del comportamento, desunta da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente per tentata estorsione, oltre al fatto che l'imputato aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile. Il ricorrente non si era confrontato con tali argomenti.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando emergano elementi ostativi come l'abitualità della condotta e precedenti penali significativi; la censura in cassazione non può limitarsi a reiterare le doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già sottoposte al giudice d'appello e da questi puntualmente disattese, senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare l'abitualità della condotta, desumibile anche da precedenti penali specifici e da pregresse condotte omogenee o comunque sintomatiche di stabilità del comportamento illecito.
- La motivazione che escluda l'art. 131-bis c.p. per abitualità e precedenti penali è adeguata quando indichi in modo concreto gli elementi sintomatici della non occasionalità della condotta e non sia efficacemente contrastata dal ricorrente.
Come è indicizzato
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